IRPEG, conguaglio e mancato prospetto delle riserve

La Redazione
01 Luglio 2021

La Corte di Cassazione si è espressa in una controversia concernente una domanda di rimborso IRPEG presentata da una contribuente per la somma di 84.346.000 di vecchie lire. È quanto stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 18361/21, depositata il 25 giugno.

La Corte di Cassazione si è espressa in una controversia concernente una domanda di rimborso IRPEG presentata da una contribuente per la somma di 84.346.000 di vecchie lire.

È quanto stabilito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 18361/21, depositata il 25 giugno.

In una controversia concernente una domanda di rimborso IRPEG presentata da una contribuente per la somma di 84.346.000 di vecchie lire, versata erroneamente, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di imposte sui redditi, l'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 349, in vigore dal 1° gennaio 1983, da un lato, ha aumentato l'aliquota delle imposte sul reddito delle persone giuridiche dal 30 al 36%, con un credito di imposta in favore dei soci nella misura pari a 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, e dall'altro, ha disciplinato il rapporto tra le imposte pagate della società ed il credito di imposta spettante ai soci, fino al 31 dicembre 2003 (prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina sui dividendi), al fine di evitare o di attenuare la doppia imposizione. Nel caso in cui gli utili distribuiti ai soci derivino da riserve o da altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso al 1983, non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a 9/16 del relativo ammontare (maggiorazione da conguaglio), ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della suddetta legge, essendo, perciò, indispensabile che la società, che intenda sottrarsi al pagamento di tale maggiorazione, indichi o nella relazione degli amministratori della società o in allegato alla dichiarazione dei redditi della stessa, in via del tutto alternativa, ai sensi del settimo comma dell'art. 2, il prospetto analitico delle riserve di cui al sesto comma dell'art. 2, con la individuazione della specifica tipologia delle stesse».

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