Redazione scientifica
02 Luglio 2021

Il termine ridotto di quindici giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale, previsto dall'art. 35-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008 si applica soltanto alle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter acceleratorio previsto dall'art. 28-bis, comma 2, d.lgs. citato.

Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso proposto da un cittadino marocchino avverso la decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. Alla base della decisione, la circostanza che la domanda era stata ritenuta manifestamente infondata dalla Commissione territoriale in base all'art. 28-ter d.lgs. 25/2008; pertanto essa rientrava nei casi di domanda manifestamente infondata ai sensi del comma 2 dell'art. 28-bis del d.lgs. citato, ipotesi per la quale il comma secondo dell'art. 35-bis d.lgs. citato prevede il dimidiamento (15 invece di 30 gg.) del termine di impugnazione innanzi al Tribunale, non rispettato dal richiedente.

Per la cassazione di detto provvedimento il cittadino marocchino proponeva ricorso per cassazione, evidenziando che il caso in esame non rientrava nelle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto il dimidiamento dei termini di impugnazione.

La Corte ritiene il ricorso fondato, osservando che «l'insieme delle disposizioni - di cui all'art. 35-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008, art. 28-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008 e 28-ter, comma 1, d.lgs. 25/2008 -, è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte nel senso che in tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dall'art. 35-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguitol'iter acceleratorio previsto dall'art. 28-bis, comma 2, d.lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all'esito di una procedura ordinaria (n. 7520/2020), nel quale ultimo caso il termine per proporre ricorso è quello ordinario di trenta giorni (n. 23021/2020). Di conseguenza, nel caso di specie, il Tribunale ha errato nell'applicare il dimezzamento del termine di impugnazione del provvedimento della commissione territoriale sul presupposto non già dell'iter acceleratorio, ma del solo esito della procedura amministrativa, reiettivo per manifesta infondatezza.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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