Danni da esondazione di acque pubbliche: la competenza spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
02 Luglio 2021
Un'azienda agricola citava di fronte al Tribunale di Pescara la Regione Abruzzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patititi a causa dell'allagamento dei suoi terreni, dovuto alla tracimazione delle acque di un torrente, determinata dal cattivo stato di manutenzione del suo alveo. Si costituiva la Regione eccependo l'incompetenza del giudice adito, trattandosi di controversia appartenente alla cognizione del Tribunale delle acque pubbliche.
Il Tribunale di Pescara dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 140, lett. e) del R.d. n. 1775/1933.
Avverso la sentenza del Tribunale proponeva regolamento di competenza l'azienda agricola. Il ricorrente censurava la sentenza impugnata in quanto, nella vicenda in esame, non si discuteva di danni dipendenti da azioni o omissioni riguardanti la disciplina o l'uso delle acque o l'esecuzione di opere idrauliche (per i quali è competente il Tribunale delle acque pubbliche), ma di danni ascrivibili ad inerzia e, quindi, a comportamenti non oggetto di scelta legati al deterioramento di strutture idrauliche ed imputabili all'ente in virtù della sua posizioni di custode di tali strutture.
La Suprema Corte dichiara il ricorso infondato, allineandosi a un indirizzo giurisprudenziale accolto da una pronuncia a Sezioni Unite e poi più volte ribadito.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it
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