Procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/12: insufficienza del patrimonio, diligenza del debitore, crediti impignorabili

La Redazione
02 Luglio 2021

Il Tribunale di Bari accoglie parzialmente il reclamo proposto dal debitore avverso il decreto di inammissibilità della proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012.

Il Tribunale di Bari accoglie parzialmente il reclamo proposto dal debitore avverso il decreto di inammissibilità della proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. n. 3/2012, affermando che:

-l'insufficienza del patrimonio non osta all'apertura della procedura di liquidazione: il comma 1 dell'art. 14 ter, infatti, riguarda tutti i beni del debitore sovraindebitato, con la sola esclusione di quelli indicati nel comma 6;

- la procedura di liquidazione non prevede il diniego di omologazione in caso di sovraindebitamento colposo o di assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere: il profilo della diligenza per la persona fisica, richiamato dall'art. 14 ter, lett. a), comma 3, L. 3/2012, deve ritenersi rilevante con riguardo al beneficio dell'esdebitazione, oggetto di successiva valutazione;

- l'indicazione da parte del debitore della somma ritenuta necessaria per il mantenimento del nucleo familiare non è vincolante essendo rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale, secondo i parametri di cui al comma 6 lett. b);

- sono esclusi dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e, sempre a norma di tale disposizione, i crediti retributivi sono pignorabili nei limiti di 1/5 e, ove concorrano cause diverse, tributarie o alimentari e non qualificate, il pignoramento si estende fino alla metà.

-la messa a disposizione del credito retributivo comporta l'apprensione di ogni emolumento riconducibile al rapporto di lavoro, maturato o esigibile in futuro.

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