La proporzionalità del licenziamento quando l'assenza dal luogo di lavoro è manifesta

Teresa Zappia
05 Luglio 2021

L'illecito disciplinare di cui all'art. 55-quater, lett. a) d.lgs. n. 165/2001 presuppone necessariamente una condotta fraudolenta o può essere integrata anche da un comportamento manifesto e non decettivo del lavoratore?

L'illecito disciplinare di cui all'art. 55-quater, lett. a) d.lgs. n. 165/2001 presuppone necessariamente una condotta fraudolenta o può essere integrata anche da un comportamento manifesto e non decettivo del lavoratore?

La condotta rilevante ai sensi dell'art. 55-quater, lett. a), d.lgs. n. 165/2001, sebbene non richieda un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio da parte del lavoratore, deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore, sicché, ad esempio, anche il mero allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale.

Tuttavia, al fine di evitare automatismi sanzionatori, la giurisprudenza ha valorizzato il richiamo testuale all'art. 2106 c.c., precisando che l'esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva.

Ciò comporta l'imprescindibilità di una valutazione della fattispecie concreta al fine di poter stabilire se il comportamento del dipendente, allontanatosi dal luogo di lavoro, abbia generato effettivamente nel datore una erronea rappresentazione della realtà (rectius la presenza sul luogo di lavoro del dipendente), così da accertare la proporzionalità della sanzione espulsiva – anche alla luce della clausola generale della giusta causa – rispetto al fatto contestato nella sua specificità.

Difficilmente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 55-quater, lett. a) potrebbe ritenersi una condotta con la quale il lavoratore abbia reso manifesto al datore la propria assenza dal luogo di lavoro, non generando pertanto alcuna situazione di apparenza.

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