Legittimità dell'inserimento nel contratto individuale di lavoro delle clausole di rinuncia alla fruizione delle festività infrasettimanali

Luigi Santini
05 Luglio 2021

La rinuncia al diritto all'astensione dalla prestazione nelle giornate festive infrasettimanali art. 2, l. n. 260/1949, può essere anche validamente inserita come clausola del contratto individuale di lavoro. Il giudice dovrà attenersi ai seguenti principi: il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali...
Massima

La rinuncia al diritto all'astensione dalla prestazione nelle giornate festive infrasettimanali art. 2 l. n. 260/1949, può essere anche validamente inserita come clausola del contratto individuale di lavoro.

Il giudice dovrà attenersi ai seguenti principi: il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro; l'oggetto di detti accordi è chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla l. n. n. 260/1949; il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Il caso

La controversia ha ad oggetto una impugnazione di sanzioni disciplinari conservative irrogate ad alcune lavoratrici cui era stato contestato di essersi astenute dal lavoro durante alcune festività nazionali infrasettimanali ex art. 2 l. n. 260 del 27 maggio 1949 , nonostante l'inserimento (e la vigenza nel periodo de quo), nei contratti individuali di lavoro stipulati dalle medesime lavoratrici, di clausole di disponibilità alla prestazione di lavoro nei giorni festivi e domenicali.

La questione

Nella sentenza in commento si premette che “la Corte territoriale, ritenuto pacifico l'inserimento (e la vigenza nel periodo de quo), nei contratti individuali di lavoro stipulati dalle lavoratrici, di clausole di disponibilità alla prestazione di lavoro nei giorni festivi e domenicali (clausole richiamate anche nei successivi accordi intervenuti tra le parti)”, aveva ritenuto che a tali clausole dovesse essere riconosciuto il valore di “una generica disponibilità alla prestazione lavorativa, che richiedeva un successivo accordo tra le parti ogni qual volta l'esigenza aziendale veniva rappresentata secondo criteri di correttezza e buona fede”.

La Suprema Corte, distaccandosi dall'impostazione ermeneutica adottata dal giudice del merito, ha invece rilevato che, in punto di fatto, “il significato letterale della clausola in questione è univoco e diretto ad attribuire al datore di lavoro, che ha acquisito il consenso del lavoratore, il potere di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi (e domenicali), nel rispetto della normativa dettata in materia di riposo settimanale, come emerge chiaramente dall'uso della dizione "sarà chiamata a prestare attività lavorativa"”. In tal modo, gli ermellini hanno mostrato di voler valorizzare l'interpretazione letterale della clausola in questione, evidenziando come già la Corte Territoriale avesse rilevato come “la dizione letterale della clausola fosse chiara, nel senso di un riconoscimento di un potere organizzativo del datore di lavoro, esclusivo ed insindacabile, di richiedere la prestazione lavorativa anche nei giorni di festività”, e quindi senza che fosse necessario alcun successivo accordo tra le parti.

Le soluzioni giuridiche

La problematica in disamina è stata oggetto nel corso degli anni di una costante evoluzione giurisprudenziale, di cui è opportuno dar conto.

Secondo la più risalente giurisprudenza della Suprema Corte, il lavoratore non aveva diritto ad essere retribuito per i giorni festivi infrasettimanali (intendendosi per tali quelli elencati negli artt.1 e 2 della l. n. 260 del 1949) nel caso in cui avesse rifiutato di prestare la propria attività, pur essendovi obbligato dalla contrattazione collettiva. Ciò sulla base della considerazione che alle spettanze dovute a norma dell'art. 5 della l. 27 maggio 1949, n. 260 per le festività infrasettimanali non potesse essere negato il carattere retributivo (in senso lato), trattandosi di emolumenti pur sempre legati all'attività di collaborazione del dipendente nell'azienda. Secondo la Cassazione, in particolare, la normale retribuzione globale di cui all'art. 5 della l. n. 260 del 1949 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 90 del 1954) era dovuta per le festività infrasettimanali soltanto nei casi in cui l'assenza del lavoratore fosse stata indipendente dalla volontà dello stesso, e non anche quando fosse stato il lavoratore a rifiutare di eseguire la prestazione lavorativa (v. Cass., 15 marzo 1973, n. 748).

Tale approccio interpretativo fu all'epoca oggetto di critica da una parte della dottrina, secondo cui il lavoratore sarebbe invece titolare di un vero e proprio diritto soggettivo di astenersi dal lavoro nel corso delle festività infrasettimanali, con conseguente incondizionato suo diritto al normale trattamento retributivo, stante il tenore letterale dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949, come sostituito dall'art. 1, l. 31 marzo 1954, n. 90, a norma del quale "Nelle ricorrenze […], lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti […] la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio".

L'orientamento della Corte di Cassazione è mutato, nel senso auspicato dalla dottrina citata, con la sentenza in data 27 giugno 1980, n.4039, in cui è stato affermato che, in occasione delle festività infrasettimanali, a tutti i lavoratori è indistintamente riconosciuto un diritto soggettivo di astenersi dal lavoro, con la conseguenza che, nel caso in cui in una delle festività infrasettimanali non abbia svolto alcuna attività lavorativa, il lavoratore avrà comunque diritto alla normale retribuzione globale fissa, quand'anche ciò sia dipeso da un suo rifiuto volontario. Tuttavia, pur se il lavoratore ha diritto a non lavorare nelle festività infrasettimanali ed a non vedersi detrarre alcunché dalla normale retribuzione (dal momento che l'assenza dal lavoro risponde all'esercizio di un diritto soggettivo), viene fatta salva l'eventualità, correlata a comprovate esigenze tecnico-produttive dell'azienda, che in tali festività possa essere egualmente richiesta la prestazione di attività lavorativa in conformità di predisposti turni di lavoro, con la conseguenza che, in tale ultima evenienza - alla stregua dei principi generali e dell'art. 5, comma 3, della legge n. 260 del 1949 – il lavoratore avrà diritto di ricevere lo specifico compenso per l'opera prestata, con la maggiorazione prevista dai contratti collettivi per il lavoro festivo o, in mancanza, per quello straordinario (spetta loro altresì il corrispondente riposo compensativo o, in mancanza, il relativo indennizzo); viceversa, in caso di mancata esecuzione della prestazione lavorativa, il datore di lavoro potrà detrarre la quota di retribuzione eccedente quella normale già preventivamente fissata in relazione al detto lavoro festivo ed il rifiuto del lavoratore di svolgere l'attività stessa, se ingiustificato, sarà passibile di essere sanzionato disciplinarmente.

La questione è stata nuovamente affrontata dalla Cassazione con la sentenza 23 settembre 1986, n. 5712, la quale, nel confermare l'indirizzo già espresso nella sentenza n.4039 del 1980 cit., ha aggiunto che la previsione del pagamento (in misura maggiorata) per la prestazione lavorativa resa in giornate festive infrasettimanali costituisce il logico corollario della rinunciabilità, per accordo tra le parti, del diritto a godere della giornata di riposo in occasione delle festività infrasettimanali (differentemente da quanto avviene con riguardo al diritto al riposo settimanale, che è invece tutelato dal precetto costituzionale di cui all'art. 36 Cost., che ne sancisce la irrinunciabilità). La rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali, tuttavia, non può essere rimessa nè alla volontà esclusiva del datore di lavoro, nè a quella del lavoratore, ma deve discendere necessariamente da un accordo tra loro.

Tale approccio interpretativo si è consolidato nel tempo, avendo la Suprema Corte più volte ribadito che “La legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954, nel disciplinare compiutamente la materia, riconosce al lavoratore il diritto ad astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, sicché, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, non sono suscettibili di applicazione analogica le eccezioni al divieto di lavoro domenicale, né tale diritto può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di accordo tra datore di lavoro e lavoratore” (Cass., sez. lav., 7 agosto 2015, n. 16592; Cass., sez. lav., 8 agosto 2005, n. 16634). Secondo tali decisioni, inoltre, la rinuncia “deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso” (Cass., sez. lav., 4 novembre 2016, n. 22482).

Successivamente, la Cassazione è nuovamente intervenuta su tale problematica con la sentenza sez. lav. n.18887 del 15/07/2019, in cui viene affermato che “La normativa in tema di festività infrasettimanali (legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal prestare la propria attività lavorativa in occasione di determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con la conseguenza che il predetto diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore o di accordi sindacali stipulati da oo.ss. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato”. In forza di tale decisione, quindi, la rinuncia al diritto a fruire del riposo in occasione delle festività infrasettimanali può derivare non soltanto da un accordo individuale tra le parti, ma anche da accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali, purchè il lavoratore abbia espressamente conferito alle medesime OO.SS. un esplicito mandato in tal senso.

Osservazioni

La sentenza in commento costituisce un'ulteriore evoluzione dell'excursus storico-interpretativo sopra descritto, nel cui ambito si pone in termini di parziale discontinuità rispetto agli approdi giurisprudenziali che la hanno preceduta.

Muovendo dal consolidato presupposto che “le festività infrasettimanali, a differenza delle ferie e del riposo settimanale, non sono tutelate dalla Costituzione (cfr. art. 36, comma 3)” e non sono quindi attinte dal carattere di irrinunciabilità che l'art. 36 u.c. Cost. riserva alle ferie annuali ed ai riposi settimanali, la Cassazione ha precisato che differente è la finalità sottesa ai suddetti istituti, atteso che “le ferie ed il riposo hanno la finalità di tutelare un bene primario della persona non suscettibile di alcun bilanciamento con altri diritti anche costituzionalmente tutelati, ossia la finalità di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, mentre le festività non tutelano immediatamente il diritto alla salute, bensì, a seconda dei casi, l'esigenza di consentire la celebrazione comunitaria di ricorrenze festive profondamente radicate nella tradizione, non solo religiosa, ovvero legate a particolari significati e valori civili, diritti disponibili dal lavoratore”. Può aggiungersi, per incidens, che neanche a livello di normativa sovranazionale il diritto a fruire delle festività infrasettimanali riceve una particolare tutela, ove si consideri che il d.lgs. n. 66 del 2003, emesso in attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nulla prevede sulla specifica disciplina delle festività infrasettimanali, riferendosi la normativa comunitaria esclusivamente al riposo settimanale e alla possibilità che esso possa essere fruito in un giorno diverso dalla domenica.

Da tali premesse, la Suprema Corte si spinge ad affermare che è da ritenersi del tutto legittima l'apposizione al contratto individuale di lavoro, sin dal momento dell'assunzione, di clausole con cui il lavoratore si impegni a prestare la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, naturalmente fermo restando il rispetto dell'irrinunciabile diritto al riposo settimanale.

Il novum della decisione in commento è quindi rappresentato dal fatto che l'accordo sulla rinuncia alla fruizione delle festività infrasettimanali non deve essere necessariamente coevo al momento in cui viene di volta in volta richiesta dal datore la prestazione lavorativa, ben potendo essere disciplinato dalle parti, in linea generale ed una volta per tutte, nella fase genetica del rapporto. Il che consente al datore di lavoro di non retribuire e, altresì, di sanzionare disciplinarmente (come avvenuto nel caso in esame) il lavoratore che, a seguito di richiesta unilaterale del datore, rifiuti di prestare attività lavorativa in coincidenza con le festività nazionali infrasettimanali, costituendo tale condotta un inadempimento all'obbligo assunto ab origine con l'apposizione al contratto individuale di lavoro della clausola di disponibilità alla prestazione di lavoro nei giorni festivi e domenicali.

E' evidente che la tematica in esame pone un delicato problema di bilanciamento di interessi contrapposti, e cioè, da un lato, di quello del datore di lavoro di poter articolare l'orario di lavoro nel modo il più funzionale possibile al perseguimento degli obiettivi dell'attività di impresa e, dall'altro, di garantire pur sempre “un apparato protettivo, composto da diritti ritenuti inderogabili, costruito attorno al lavoratore e finalizzato a rimuovere disuguaglianze sostanziali e ad evitare che l'iniziativa economica privata si svolga in contrasto con l'utilità sociale o pregiudichi la sicurezza, la libertà e la dignità umana (nel caso di specie, i limiti di durata della giornata lavorativa previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e le disposizioni in materia di riposi)”. Una tale criticità, peraltro, non è sfuggita al giudici del Supremo Collegio, i quali, pur ribadendo che “il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro” (il cui oggetto “è chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla l. n. 260 del 1949”), hanno opportunamente delimitato il potere datoriale di avvalersi delle clausole in parola, sancendo che, fermo restando il rispetto dell'irrinunciabile diritto al riposo settimanale, “il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza”.

Non può del resto sottacersi che la valutazione circa la legittimità della clausola con cui il prestatore, sin dall'assunzione, si impegni per il futuro a prestare la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali deve tener conto anche della posizione di debolezza rivestita dalla parte al momento della sottoscrizione del contratto, il che impone necessariamente che sia garantito al lavoratore il rispetto, per tutto il corso del rapporto, del generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra. In un simile contesto, nell'applicazione concreta, sarà opportuno verificare che il potere datoriale di pretendere la prestazione lavorative nei giorni festivi infrasettimanali sia bilanciato da adeguati contrappesi (confronto preventivo con le rappresentanze aziendali, congruo preavviso dei turni di lavoro, effettiva sussistenza di comprovate esigenze tecnico-produttive, rotazione nella scelta dei lavoratori interessati, corretta valutazione di eventuali altre ragioni di assenza giustificata, etc.) tesi a garantire sia il diritto (irrinunciabile) di ciascun lavoratore al riposo settimanale, che il pieno rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro.

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