Illegittimo il termine di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità
05 Luglio 2021
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledell' art. 263, terzo comma c.c. , come modificato dall' art. 28, comma 1, del d.lgs. 154/2013 , in riferimento all' art. 3 Cost. , nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
In particolare, la Corte ha ravvisato un'irragionevole disparità di trattamento fra autori del riconoscimento, che possano provare l'impotenza, e autori del riconoscimento non affetti da tale patologia, che siano parimenti venuti a conoscenza della non veridicità della paternità biologica, quando oramai sia decorso il termine annuale conteggiato a partire dall'annotazione del riconoscimento. Questi ultimi si vedrebbero inibito l'accesso a un giudizio nel quale l'interesse alla verità biologica viene, comunque, sempre bilanciato in concreto dal giudice con l'interesse del figlio. La Corte ha ritenuto, inoltre, irragionevole che la norma censurata rendesse più difficile al padre non coniugato sottrarsi alla decadenza del termine annuale per l'impugnazione del riconoscimento, rispetto a quanto consentito al padre coniugato dall' art . 244 c.c. , relativamente alla decadenza del termine annuale per l'azione di disconoscimento della paternità.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |