La legittimazione alla proposizione dell’azione di spoglio

Redazione scientifica
06 Luglio 2021

In caso di mancanza di prova di un potere di fatto sulla cosa qualificabile come possesso, l'istante non può vantare alcuna legittimazione all'esercizio dell'azione per la reintegrazione, in caso di spoglio della (mera) disponibilità materiale del bene: non solo nei confronti dell'usufruttario ma anche nei confronti del comproprietario e presunto autore del fatto.

B.D. proponeva domanda di reintegrazione nel possesso della stanza da letto di una villa di cui era divenuta comproprietaria a seguito della morte della madre insieme ai fratelli, a fronte dello spoglio perpetrato dal fratello B.A.F. Il Tribunale di Roma confermava l'ordinanza che aveva accolto, in via interdittale, la domanda della ricorrente.

B.A.F. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale eccependo il difetto di legittimazione attiva di B.D.in quanto priva di un potere di fatto sulla cosa qualificabile come possesso o detenzione qualificata tutelabile con l'azione di spoglio. La Corte d'appello rigettava il gravame. B.A.F. chiedeva la cassazione della sentenza, censurando l'impugnato provvedimento nella parte in cui aveva ritenuto la legittimazione di B.D. alla proposizione dell'azione di spoglio, escludendo che la stessa fosse detentrice della stanza per mera ospitalità e tolleranza del proprio genitore), il quale disponeva, per effetto di vari titoli, della piena disponibilità del bene.

La corte ha ritenuto il motivo di ricorso fondato. Evidenziano i giudici che «e' ben vero - come ha ritenuto la Corte territoriale - che ai sensi dell'art. 1168 c.c., commi 1 e 2, l'azione di reintegrazione del possesso può essere proposta anche da chi abbia la detenzione qualificata della cosa e che il nudo (com) proprietario di un immobile (gravato, cioè, da altrui usufrutto), il quale disponga delle relative chiavi, è legittimato alla proposizione, nei confronti di altro nudo comproprietario o di altro terzo autore dello spoglio, dell'azione di reintegrazione» (Cass. civ., n. 4448/2012). Tuttavia, «in caso di mancanza di prova di un potere di fatto sulla cosa qualificabile come possesso, l'istante non può vantare alcuna legittimazione all'esercizio dell'azione per la reintegrazione, in caso di spoglio della (mera) disponibilità materiale del bene: non solo nei confronti dell'usufruttario ma anche nei confronti del comproprietario e presunto autore del fatto». Ebbene, nel caso di specie, non risulta che la nuda proprietaria B.D. - già detentrice di una stanza dell'appartamento per ragioni di mera ospitalità – ne abbia, in seguito, conseguito il possesso con il compimento di atti o fatti da cui possa desumersi che la disponibilità materiale di tale bene sia non già la mera conseguenza della tolleranza da parte dell'altro compossessore, ma la manifestazione del dominio esclusivo sullo stesso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.