Natura della successione di AdER alle società del gruppo Equitalia e sorte dei giudizi in corso

06 Luglio 2021

La successione di Agenzia delle Entrate - Riscossione alle società del gruppo Equitalia, già incorporate per fusione in Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., deve qualificarsi come successione tra enti pubblici, con conseguente trasferimento, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione.
Massima

La successione di Agenzia delle entrate - Riscossione alle società del gruppo Equitalia, già incorporate per fusione in Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., deve qualificarsi come successione tra enti pubblici, con conseguente trasferimento, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione. La continuità sostanziale nell'esercizio ininterrotto, della medesima attività di riscossione, già svolta dalle estinte società del gruppo Equitalia, da parte del nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle entrate - Riscossione, non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c. La notifica del ricorso eseguita alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito a quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso.

Il caso

I coniugi Tizio e Caia avviavano giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione d'ipoteca effettuata, ex art. 77 del d.P.R. 602/1973, da Equitalia Sestri S.p.A. su beni facenti parte di un fondo patrimoniale costituito dai coniugi stessi. Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori. La sentenza di primo grado, a seguito di appello proposto da Equitalia Nord S.p.A., veniva riformata dalla Corte d'appello di Torino che riteneva che gli attori non avessero assolto l'onere probatorio su di loro incombente ex art. 170 cod. civ., relativo alla circostanza che il debito per cui si procedeva fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne fosse a conoscenza. Avverso detta pronuncia i coniugi Tizio e Caia proponevano ricorso per cassazione con atto notificato al difensore di Equitalia Nord S.p.A. per essa costituito nel giudizio a quo. Resisteva al ricorso Agenzia delle entrate - Riscossione quale successore ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., quest'ultima, a sua volta, già incorporante Equitalia Nord S.p.A. Il giudizio veniva rimesso alle Sezioni Unite ritenendosi che la causa fosse inerente a problematiche aventi ad oggetto questioni di natura esclusivamente processuale, implicanti, a loro volta, principi di diritto di portata generale.

La questione

A circa cinque anni di distanza dall'emanazione del d.l. 193/2016, quale convertito, con modificazioni, dalla l. 225/2016, il cui art. 1 stabilisce che «a decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11», le Sezioni Unite con la sentenza in commento hanno chiarito la natura del rapporto di successione fra le soppresse società del Gruppo Equitalia e Agenzia delle Entrate - Riscossione, fornendo anche la soluzione in ordine ad alcune questioni di natura processuali conseguenti a detto passaggio di funzioni, quali: a) le sorti del processo in corso al momento della intervenuta successione; b) l'inoperatività del principio di ultrattività del mandato, già conferito al difensore nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione; c) l'invalidità, in termini di nullità, della notifica del ricorso per cassazione, eseguita a norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., ad AdER presso il difensore di Equitalia, già costituito nel precedente grado di giudizio; d) la sanatoria, con efficacia ex tunc, di detto vizio in caso di svolgimento di attività difensiva nel giudizio, anche di legittimità, del successore AdER, o, in mancanza, a seguito di ordine di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., senza, peraltro, che detta rinnovazione debba disporsi presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Le soluzioni giuridiche

Le Sezioni Unite procedono ad una ricognizione puntuale del quadro normativo e convenzionale di riferimento, dando atto delle pronunce precedenti (Cass. civ., sez. un., ord. int., n. 2087/20 Cass. civ., sez. un., ord. int., 30 gennaio 2020, n. 2088, ed infine, Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2021, n. 4845) nelle quali erano già state parzialmente affrontate alcune delle questioni oggetto della decisione in commento e ciò anche la fine di modificare o, al contrario, dare continuità agli orientamenti precedentemente affermati. Con riferimento alla natura della successione intervenuta fra le soppresse società del Gruppo Equitalia e Agenzia delle Entrate - Riscossione, i giudici di legittimità ritengono che «vada parzialmente rimeditato, nelle premesse, non già (…) sul piano degli effetti conseguenti, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte in plurime pronunce rese dalle sezioni semplici (…)» ove si è affermato il principio in virtù del quale «In tema di riscossione dei tributi, per effetto della cancellazione d'ufficio delle società del gruppo Equitalia dal registro delle imprese, a decorrere dalla data del 10 luglio 2017, in virtù dell'art. 1, comma 1, del d.l. 193/2016, conv. nella l. 225/2016, la successione a titolo universale, prevista dal comma 3 di tale disposizione, in favore dell'Agenzia delle Entrate-riscossione, non costituisce successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., poiché, in ragione del «venir meno» della parte, è stato individuato sul piano normativo il soggetto giuridico destinatario del trasferimento delle funzioni precedentemente attribuite alla stessa, sicché i giudizi pendenti proseguono, con il subentro del successore, «senza necessità di interruzione» e ciò anche alla luce della stessa definizione attribuita dal legislatore alla richiamata successione nonché di un esame complessivo delle disposizioni che regolano il passaggio di funzioni. I giudici di legittimità affermano, infatti, che il fenomeno successorio in questione debba essere qualificato come «successione tra enti pubblici» precisando che si sia verificato un trasferimento, senza soluzione di continuità, del «munus publicum riferito all'attività della riscossione, essenziale per il soddisfacimento delle esigenze della collettività, nell'ambito di un assetto organizzativo ritenuto più razionale, volto al perseguimento dei principi di efficienza e di efficacia, oltre che d'imparzialità, nell'ottica di una leale collaborazione con il contribuente, cui deve essere ispirata, secondo l'art. 97 Cost., l'azione della pubblica amministrazione». Detto trasferimento, dal punto di vista amministrativo, si concretizza nel passaggio di attribuzioni tra amministrazioni pubbliche, «con trasferimento sia della titolarità delle strutture burocratiche, sia dei rapporti attivi e passivi pendenti, contraddistinta da una stretta linea di continuità tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra, senza, quindi, maturazione dei presupposti per aversi evento interruttivo». Quanto alle problematiche processuali, cui sopra si è accennato, con riferimento alla questione dell'interruzione del processo (sub a) la Corte di cassazione ritiene che, non sussistono, nella specie, quelle esigenze di tutela dell'effettività del contraddittorio che sono alla base della disciplina in tema d'interruzione come regolata nel codice di procedura civile. Da un lato, infatti, «il nuovo ente pubblico economico è stato posto, sin dalla propria costituzione in condizione di svolgere, anche in relazione ai giudizi pendenti, le proprie difese» potendosi avvalere del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, oltre che, in via residuale, di avvocati del libero foro; dall'altro si osserva che affermare che l'interruzione del processo consegua alla successione avrebbe come ricaduta quella di gravare oltre modo la parte avversa, il contribuente, degli oneri relativi alla riassunzione, senza che ciò sia essenziale alle finalità di realizzare il contraddittorio e, quindi, il giusto processo. Quanto alla questione della inoperatività del principio di ultrattività del mandato (sub b) le Sezioni Unite ritengono che vada data continuità al principio di diritto già espresso con l'ordinanza n. 2087/20, nella parte in cui viene affermato che «in tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. 193/2016». Si legge, infatti, nella sentenza in commento che «L'inapplicabilità, dunque, nella fattispecie in esame, del principio di ultrattività del mandato al difensore di Equitalia Nord S.p.A. già costituito nel giudizio di merito, in ragione dell'essere sopravvenuta l'istituzione del nuovo ente pubblico economico, operante, senza soluzione di continuità, nell'esercizio della medesima attività di riscossione, in pendenza del termine per proporre l'impugnazione avverso la sentenza di appello, si pone, pertanto, unicamente, in ragione dell'onere d'individuazione della giusta parte del processo (cfr. Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070), alla stregua dell'onere di diligenza gravante sulla parte, stante la conoscibilità dell'evento, trattandosi di estinzione in virtù di norma di legge, oggetto di pubblicazione in G.U.». Quanto alla questione relativa alle sorti della notifica eseguita a norma dell'art. 330, comma 1, c.p.c., ad AdER presso il difensore di Equitalia, già costituito nel precedente grado di giudizio (sub c e d), i giudici di legittimità ritengono che l'invalidità della stessa integri una ipotesi di mera nullità suscettibile di sanatoria con decorrenza ex tunc, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Osservazioni

Va accolta con particolare favore la sentenza delle Sezioni Unite in commento, sebbene la stessa - a causa della distanza temporale rispetto al momento del subentro di AdEr - avrà presumibilmente un impatto pratico trascurabile; in particolare è condivisibile la decisione sia per la corretta qualificazione del fenomeno successorio sia per il tentativo di contenere le ricadute processuali conseguenti al subentro di AdEr. Nello specifico, per quanto riguarda l'esclusione del fenomeno interruttivo del processo, si rileva che la soluzione adottata dalle Sezioni Unite è conforme alla ratio legis delle disposizioni del codice, così come individuata dalla Corte costituzionale ( Corte cost., sent., 27 gennaio 2010, n. 17) nonché pienamente rispettosa della necessità di dare attuazione ai principi del giusto processo (garantendone una durata ragionevole).

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