In tema di reati fiscali di falsa fatturazione, ai fini della determinazione della competenza non si deve tenere conto dei reati di pari gravità per i quali non è conosciuto il luogo di consumazione. La competenza per territorio deve dunque essere determinata alla luce del primo dei reati di pari gravità di cui è conosciuto il luogo (o i luoghi) di consumazione. In tal senso, occorre avere riguardo alla data dell'unica fattura emessa in quel periodo ovvero alla data della prima fattura tra quelle emesse nel medesimo periodo di imposta. Sono i principi affermati dalla I sez. Penale della Cassazione con la sentenza n. 25403/21, depositata il 2 luglio.
In tema di reati fiscali di falsa fatturazione, ai fini della determinazione della competenza non si deve tenere conto dei reati di pari gravità per i quali non è conosciuto il luogo di consumazione. La competenza per territorio deve dunque essere determinata alla luce del primo dei reati di pari gravità di cui è conosciuto il luogo (o i luoghi) di consumazione. In tal senso, occorre avere riguardo alla data dell'unica fattura emessa in quel periodo ovvero alla data della prima fattura tra quelle emesse nel medesimo periodo di imposta. Sono i principi affermati dalla I sez. Penale della Cassazione con la sentenza n. 25403/21, depositata il 2 luglio.
Nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali (fatture false), era sorta la questione della competenza per territorio. Il Tribunale di Como aveva infatti dichiarato la propria incompetenza per territorio disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, sul presupposto che i reati fine erano attribuiti anche a soggetti non concorrenti nel reato associativo, ritenuto quello più grave, commesso in Nola e dunque sulla base di tale criterio il giudice riteneva che andasse individuata la competenza.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte che ha affermato i seguenti principi di diritto:
«non si deve tenere conto, ai fini della determinazione della competenza, dei reati di pari gravità per i quali non è conosciuto il luogo di consumazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 40537 del 16/07/2009 già richiamata);
la competenza per territorio deve essere determinata alla luce del primo dei reati di pari gravità di cui è conosciuto il luogo (o i luoghi) di consumazione (art. 16 c.p.p., comma 1);
per determinare quale, tra i reati di pari gravità di cui è conosciuto il luogo di consumazione, è stato commesso per primo, occorre avere riguardo alla data dell'unica fattura emessa in quel periodo ovvero alla data della prima fattura tra quelle emesse nel medesimo periodo di imposta. In effetti, la disposizione del d.lgs. n. 74/2000, art. 8, comma 2, secondo cui l'emissione di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato, non muta la natura istantanea del reato stesso, che si consuma al momento dell'emissione della fattura (la prima o l'unica del periodo); la ipotesi di emissione di più fatture nel medesimo periodo rileva, invece, in senso opposto ai fini della prescrizione del reato, perché, in questo caso, la consumazione del reato prosegue fino all'emissione dell'ultima fattura del periodo;
una volta individuato il primo tra i reati di pari gravità commessi in luogo conosciuto secondo il criterio appena indicato, la competenza per territorio per tale reato - e, quindi, in ragione della connessione, per tutti i reati oggetti del giudizio - si individua sulla base del luogo di emissione delle fatture in quel periodo, se sono state tutte emesse nel medesimo circondario, ovvero sulla base del luogo di prima iscrizione della notizia di reato nel caso in cui le fatture siano state emesse in luoghi rientranti in diversi circondari. In effetti, il criterio posto dal d.lgs. n. 74/2000, art. 18, comma 3, è alternativo, e quindi sostituisce, quello desumibile dall'art. 8 c.p.p., comma 1 (luogo di consumazione del reato) nel caso specifico in tale norma contemplato.
Non trova applicazione il criterio posto dal d.lgs. n. 74/2000, art. 18, comma 1, che presuppone l'impossibilità di determinare la competenza sulla base dell'art. 8 c.p.p..»
Sulla base di tali principi, la Corte ha ritenuto competente il Tribunale di Como in quanto in quel circondario è avvenuto il reato di pari gravità di cui è conosciuto il luogo di consumazione commesso per primo. La S.C. dispone dunque la trasmissione degli atti al Tribunale lombardo.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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