Incidente stradale avvenuto all'estero: quale giudice è competente?
06 Luglio 2021
La domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione Europea o quello costituzionale.
Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18286/21, depositata il 25 giugno.
In seguito ad un incidente stradale avvenuto in Francia, alcuni attori proponevano domanda di risarcimento danni diretti e indiretti nei confronti della compagnia assicuratrice francese di fronte al Tribunale di Firenze. Quest'ultimo accoglieva la domanda, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice italiano. La Corte d'Appello del capoluogo toscano confermava quanto deciso dal Tribunale locale, sottolineando però che dovesse essere applicato il diritto francese in ordine alla quantificazione e liquidazione dei danni.
I precedenti attori ricorrono in Cassazione lamentandosi del fatto che la Corte di merito avrebbe affermato che «il danno diretto subito da un cittadino italiano all'estero, in un Paese dell'Unione Europea, in conseguenza di un sinistro stradale, dovrebbe essere liquidato in base alla legge del luogo in cui è avvenuto il sinistro», errando nel ritenere che l'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CE n. 864 del Parlamento Europeo preveda unicamente l'applicazione del luogo in cui è avvenuto il fatto. Inoltre, la Corte di merito avrebbe errato anche per ciò che riguarda la quantificazione del quantum, non rifacendosi alla normativa francese.
Ma il ricorso è infondato, in quanto il Collegio ha già avuto modo di sottolineare che «la domanda di risarcimento del danno scaturente da fatto illecito avvenuto all'estero, commesso nei confronti di cittadino italiano da parte di un cittadino di altro Stato, anche quando possa essere conosciuta dal giudice italiano secondo le regole sulla giurisdizione, è soggetta alla legge del luogo ove è avvenuto il fatto senza che, ove la legge straniera porti a negare il risarcimento del danno non patrimoniale, ovvero a determinarlo in misura inferiore a quanto previsto dalla legge italiana, possa ritenersi violato il diritto dell'Unione Europea o quello costituzionale» (Cass. n. 20841/2018).
Per questi motivi la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
(Fonte:Diritto e Giustizia) |