Si consolida l’interpretazione estensiva delle norme sul cram down
06 Luglio 2021
Il Tribunale di Roma omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto da una s.r.l., anche in mancanza di adesione da parte dell'Erario e degli enti previdenziali, ritenendo sussistenti le condizioni che consentono l'applicazione del novellato comma 4 dell'art. 182 bis L.F. Nel caso di specie, da un lato, l'assenso degli enti pubblici cui sono state rivolte le proposte ex art. 182 ter L.F. è risultato decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze, dall'altro lato, la società ha dato prova attraverso la relazione dell'asseveratore che il Fisco e gli enti previdenziali avrebbero avuto una minore soddisfazione nell'ambito dell'alternativo fallimento. Il Tribunale ha dato atto, inoltre, di aderire all'orientamento giurisprudenziale che dà una lettura estensiva della novella legislativa, equiparando il comportamento omissivo della PA al diniego espresso, così consentendo al giudice fallimentare di omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti (o il concordato preventivo).
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