Protezione internazionale e omessa audizione del richiedente
07 Luglio 2021
La Commissione territoriale negava a M.N. il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché della protezione sussidiaria e umanitaria. M.N. proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione, lamentando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Rilevava il ricorrente che il giudice aveva il dovere di sentirlo, stante la richiesta formulata nel ricorso o, comunque, di motivare la mancata audizione.
La Suprema Corte rigetta il ricorso, affermando i seguenti principi: «il provvedimento del giudice adottato sulla base del rigetto dell'istanza di audizione può essere impugnato per error in procedendo ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l'ammissibilità dell'incombente in una delle ipotesi in cui è invece astrattamente esperibile»; «il provvedimento del giudice adottato sulla base del rigetto dell'istanza di audizione può essere impugnato per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, nel caso in cui il giudice abbia escluso l'audizione sulla base dell'erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni»; «il provvedimento del giudice adottato sulla base del rigetto dell'istanza di audizione può essere inoltre impugnato per cassazione per l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè per «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», per «motivazione apparente», per «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e per «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata «allo stato degli atti» (vale a dire: la mancata deduzione di fatti nuovi a sostegno della domanda, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti, l'assenza di necessità circa l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, la manifesta infondatezza o l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale)»; «il giudice è tenuto a valutare l'opportunità di dar corso all'audizione pur in assenza di un'iniziativa della parte e il mancato espletamento dell'incombente è suscettibile di essere censurato in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, fermo restando che l'assenza di un'istanza della parte stessa può di per sé giustificare, a seconda dei casi, il mancato espletamento dell'incombente»; «il ricorso per cassazione con il quale sia lamentata l'omessa audizione del richiedente deve contenere l'indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito e che avrebbero dovuto giustificare l'esperimento dell'interrogatorio».
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |