Le spese di gestione della piscina condominiale devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà

Redazione scientifica
06 Luglio 2021

Il criterio di cui all'art. 1123, comma 2, c.c. si applica solo nelle ipotesi in cui alcuni condomini non possano servirsi del bene comune per motivi oggettivi e strutturali e non quando decidano di non avvalersene per motivi soggettivi.

Sul punto il Tribunale di Roma con sentenza n. 8746/21, depositata il 20 maggio.

L'attore, con atto di citazione ritualmente notificato, impugna la delibera con cui l'assemblea del Condominio convenuto aveva respinto la richiesta di cambiare il criterio di ripartizione delle spese di gestione della piscina condominiale, non più in base ai millesimi di proprietà, ma in base all'uso fattone dai singoli condomini, sostenendo che pur essendo la piscina un bene condominiale, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di condominio si tratterebbe di un bene suscettibile di godimento autonomo.

In particolare, l'attore sostiene che le spese per l'uso della piscina debbano essere ripartite tra i vari condomini proporzionalmente alle quote di proprietà, applicando così l'art. 1123, comma 2, c.c, secondo cui potrebbe rilevare l'uso soggettivo e potenziale della piscina da parte dei singoli condomini, poiché essa costituirebbe un bene privo dell'accessorietà strumentale di cui all'art. 1117 c.c..
In realtà, il criterio di cui all'art. 1123, comma 2, c.c. si applica solo nelle ipotesi in cui alcuni condomini non possano servirsi del bene comune per motivi oggettivi e strutturali e non quando decidano di non avvalersene per motivi soggettivi, come nel caso in esame, posto che così facendo si incrementerebbe in modo del tutto illegittimo la quota di spesa a carico di altri condomini.
A ciò consegue che il criterio per la ripartizione delle spese d'uso della piscina è quello di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. correttamente applicato dal Condominio.
Da qui il rigetto della domanda attorea.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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