L'impresa assicuratrice designata dal Fondo di Garanza delle Vittime della Strada corrispondeva un importo di oltre cinquemila euro al danneggiato da un sinistro stradale con mezzo privo di copertura a fronte di una mera transazione.
Agiva ex art. 292 c.d.a. in via monitoria per il recupero di quanto versato nei confronti del proprietario e del conducente dell'autovettura non assicurata.
Quest'ultimi spiegavano un'infondata opposizione a decreto ingiuntivo.
Anche l'interposto gravame non trovava accoglimento, giacché secondo la Corte d'Appello il diritto recuperatorio del FGVS trova fondamento nella legge quale azione di regresso e ciò sulla base di soli due presupposti: mancanza della copertura assicurativa e avvenuto pagamento nei confronti del danneggiato.
Propongono ricorso per cassazione gli opponenti soccombenti.
I motivi del ricorso. I ricorrenti essenzialmente si affidano a sei motivi di doglianza, tra cui spicca quello inerente la violazione dell'art. 292 c.d.a.: la Corte d'appello avrebbe errato nel configurare tale disposizione quale azione di regresso nascente dalla legge.
Si tratterebbe, al contrario, di azione di surrogazione legale nei diritti del danneggiato.
Sulla base di tale assunto sarebbe stato necessario integrare quei due presupposti anche con il compiuto accertamento della verificazione della dinamica del sinistro.
Si pone dunque un dubbio operativo, per quanto qui più interessa, in termini di autonomia o meno dell'azione ex art. 292 c.d.a. rispetto alla posizione del danneggiante.
La necessità di armonizzare i diversi orientamenti di nomofilachia. Nella parte motivazionale gli Ermellini esplicitano in termini di sistema la differenza tra azione di regresso e azione surrogatoria alla luce dell'art. 292 c.d.a..
Il profilo distintivo cruciale consiste in questo: l'azione di regresso costituisce un diritto autonomo, mentre l'azione surrogatoria sottende una pretesa che non può prescindere dal medesimo diritto del danneggiato.
Su questo sfondo teorico si fronteggiano tre orientamenti contrapposti. Una prima tesi intravede nell'azione di regresso un diritto di ripetizione nuovo e proprio del FGVS; un'altra ne afferma il subentro nella stessa posizione sostanziale e processuale del danneggiato giacché il fondo non adempie ad un debito proprio, ma ex lege è tenuto a pagare un debito altrui.
I riflessi non sono di poco momento giacché si riverberano sul piano: della prescrizione e sua decorrenza, della competenza del giudice adito, della solidarietà passiva, di liquidità del credito.
Dal punto di vista della giurisprudenza di legittimità propende per la ricostruzione in termini di autonomia del diritto ex multis Cass. Civ. 17.01.2017, n. 930: è irrilevante l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito che non è il fatto costitutivo della fattispecie ex art. 292 c.d.a..
La riconduce invece alla surrogazione legale, tra le diverse, Cass. Civ. 06.07.2006, n. 15357, che la ancora all'art. 1203, n. 5, c.c.: uno degli effetti pratici sarebbe, ad esempio, che il termine di prescrizione è biennale e non decennale giacché il FGVS subentra nella medesima posizione del soggetto danneggiato risarcito.
Infine va menzionato quell'orientamento a cui fa capo Cass. Civ. 06.10.2016, n. 20026 per il quale si è dinanzi ad una azione speciale che non sarebbe da accomunare né all'azione di regresso, né a quella di surrogazione. Una volta indennizzata la vittima, secondo questa tesi, nell'ipotesi in cui vi siano più responsabili (conducente diverso dal proprietario del mezzo danneggiante), all'azione esperita dal FGVS non si applica l'art. 2055 c.c..
La rimessione alle Sezioni Unite. Preso atto dei diversi approcci ermeneutici la Corte ne ritiene doverosa una armonizzazione, tanto da richiedere la rimessione ex art. 374, comma 2, c.p.c. alle Sezioni Unite.
(Fonte: DirittoeGiustizia.it)