Sentenza di divisione ereditaria: efficacia dichiarativa e costitutiva

Redazione scientifica
08 Luglio 2021

Il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava l'improcedibilità della procedura esecutiva avviata da A.G. nei confronti degli eredi P.S. e P.P. Evidenziava che non era possibile procedere all'espropriazione immobiliare sui cespiti pignorati in quanto, relativamente agli stessi, proseguiva il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale quanto allo scioglimento della comunione ereditaria...
Solo la sentenza contenente l'assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, sicché ciascuno dei condividenti acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma anche la potestà di esercitare tutte le azioni inerenti al godimento del relativo dominio, compresa quella diretta ad ottenere in via esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota del condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non abbia più nessun titolo idoneo a giustificarne l'ulteriore detenzione. Di conseguenza il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione ereditaria opera solo in riferimento all'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei beni assegnatigli; non opera invece, sicché la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell'altrui quota.

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