Preavviso, patto di prova e dimissioni per giusta causa

Teresa Zappia
08 Luglio 2021

Trova applicazione l'art. 2119 c.c. – indennità di mancato preavviso – ove le dimissioni del lavoratore in prova siano state determinate da una giusta causa che non consenta di terminare il periodo di esperimento?

Trova applicazione l'art. 2119 c.c. – indennità di mancato preavviso - ove le dimissioni del lavoratore in prova siano state determinate da una giusta causa che non consenta di terminare il periodo di esperimento?

Il periodo di prova integra un rapporto a termine e non a tempo indeterminato, sicché non potrebbe ritenersi dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto disposto dall'art. 2119, c.c.

Conferma è stata data dalla Corte costituzionale la quale ha evidenziato che il periodo di prova ha natura nettamente distinta da quella del contratto di lavoro a tempo indeterminato, configurando il negozio, qualora al termine del suddetto periodo non segua l'assunzione, un contratto a tempo determinato (Corte cost. n. 204/1976).

Il recesso datoriale anticipato può costituire un inadempimento fonte di responsabilità contrattuale qualora esso, comunicato prima dello scadere del termine per la prova, non abbia consentito, per l'inadeguatezza della durata, l'esperimento che forma oggetto del patto stesso.

Tenuto conto delle finalità della prova, tra cui la valutazione delle condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro, devono ritenersi inclusi i comportamenti datoriali che ledano il rapporto fiduciario in modo tale da non consentire la prosecuzione del contratto, pur non essendo strictu sensu collegati all'esperimento della prova.

In tali fattispecie, tenuto conto di quanto sopra, si configura un'ipotesi di danno retributivo da c.d. recesso ante tempus, analogamente a quanto accade ove il datore receda prima della scadenza del termine di un contratto a tempo determinato, sicché il lavoratore avrà diritto ad un risarcimento commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, non anche all'indennità di mancato preavviso previste per i casi di dimissione per giusta causa.

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