Revoca fallimentare dell’operazione anomala di anticipo su fatture in conto corrente

La Redazione
08 Luglio 2021

Nell'ambito di un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente, il concreto mancato riaccredito da parte della banca sul conto corrente ordinario della cliente della somma incassata dal terzo, debitore del proprio cliente, ed il suo utilizzo per estinguere pregresse passività del correntista, costituisce una modalità “anomala” di estinzione dell'obbligazione integrante una causa di revoca a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

Nell'ambito di un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente, il concreto mancato riaccredito da parte della banca sul conto corrente ordinario della cliente della somma incassata dal terzo, debitore del proprio cliente, ed il suo utilizzo per estinguere pregresse passività del correntista, costituisce una modalità “anomala” di estinzione dell'obbligazione integrante una causa di revoca a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall..

Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 19187/21, depositata il 6 luglio nell'ambito di una controversia relativa alla revoca ex art. 67, comma 2, l. fall. di un'anticipazione bancaria accordata ad una società poi fallita.

La vicenda è giunta in Cassazione su ricorso della banca.

Operazioni anomale. Dalla ricostruzione della vicenda è emersa l'anomalia dell'operazione posta in essere dalla banca per estinguere le precedenti passività accumulate dal cliente. Tale attività non è infatti consistita nell'erogazione dell'anticipazione a fronte dello smobilizzo di crediti, né tantomeno nella asserita prassi di farsi consegnare dal cliente assegni postdatati emessi dal debitore del cliente a copertura delle fatture anticipate. Come sottolinea la pronuncia, «quello che, nel caso di specie, rende “anomala” un'operazione di anticipazione che astrattamente risponderebbe alla normale prassi bancaria è il fatto che la banca ha gestito tale operazione non secondo le ordinarie modalità, ma l'ha utilizzata per estinguere propri debiti». Tale affermazione emerge dalle risultanze della consulenza d'ufficio contabile resa in seconde cure e non censurata dalla banca nel ricorso per cassazione.

Ne è derivato, in conclusione, il rigetto del ricorso, con l'affermazione del principio secondo cui «nell'ambito di un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente, il concreto mancato riaccredito da parte della banca sul conto corrente ordinario della cliente della somma incassata dal terzo, debitore del proprio cliente, ed il suo utilizzo per estinguere pregresse passività del correntista, costituisce una modalità “anomala” di estinzione dell'obbligazione integrante una causa di revoca a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, legge fall.».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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