Redazione scientifica
09 Luglio 2021

La Corte di cassazione ne ha affermato la validità, atteso che «solo dall'entrata in vigore del d.l. 90/2014 non è più possibile procedere alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite nell'ipotesi in cui il destinatario abbia omesso di eleggere domicilio».

La Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto da A.R. nei confronti di M.R. e L.A.V. perché tardivamente proposto oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta mediante deposito in cancelleria ex art. 82 r.d. 37/1934. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione A.R., contestando la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto validamente effettuata la notifica della sentenza di primo grado.

Il Collegio ha rigettato il ricorso, atteso che al momento della notificazione «non era ancora vigente l'art. 16-sexies d.l. 179/2012 (modificato dal d.l. 90/2014) che ha introdotto il «domicilio digitale», corrispondente all'indirizzo PEC indicato da ciascun avvocato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Conseguentemente, solo dall'entrata in vigore del d.l. 90/2014 «non è più possibile procedere alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite nell'ipotesi in cui il destinatario abbia omesso di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra la circostanza per la quale il suo indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause al medesimo imputabili (Cass. civ., n. 14140/2019; Cass. civ., n. 3685/2021). In realtà, anche antecedentemente a tale ultima modifica, vigente l'art. 125 c.p.c., come modificato dalla l. 183/2011 e l. 148/2011, le Sezioni Unite avevano chiarito che «nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, solo alla mancata osservanza dell'onere di elezione di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio. E' pertanto corretta la decisione della Corte di merito che ha ritenuto validamente effettuata la notifica presso la cancelleria del Tribunale, poiché il difensore del ricorrente, appellante nel giudizio di merito, non aveva indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza il proprio indirizzo PEC.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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