La Redazione
09 Luglio 2021

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Giugno.

Abusiva concessione di credito: legittimazione del curatore per l'azione verso le banche finanziatrici

Cass. Civ. – Sez. I – 30 giugno 2021, n. 18610, ord.

L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa.

Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi.

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.

La responsabilità in capo alla banca, qualora abusiva finanziatrice, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all'art. 146 l. fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fatti causatori del medesimo danno, senza che, peraltro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di mero litisconsorzio facoltativo.

Disconoscimento del finanziamento soci anche per anni arretrati

Cass. Civ. – Sez. V – 30 giugno 2021, n. 18370, sent.

In caso di restituzione di finanziamenti soci per i quali l'amministrazione finanziaria ritenga, sulla base di un coacervo indiziario, che gli stessi costituiscano una posta fittizia dello stato patrimoniale, riportata di anno in anno nei bilanci, così mascherando - all'atto della restituzione del finanziamento - la distribuzione di utili derivanti da ricavi extracontabili, l'amministrazione finanziaria non è tenuta a rettificare anche la dichiarazione relativa al momento genetico in cui è stata contabilizzata la posta passiva relativa alla accensione del finanziamento, acquisendo la restituzione del fittizio finanziamento rilevanza reddituale al momento della distribuzione ai soci.

Alle società di progetto non si applica la disciplina delle società di comodo

Cass. Civ. – Sez. V – 25 giugno 2021, n. 18337, ord.

Le società di progetto, di cui all'art. 37-quinquies della l. 109 del 1995, applicabile ratione temporis (sostanzialmente trasfuso prima nell'art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006 e successivamente nell'art. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016), sono escluse dall'applicabilità della disciplina delle c. d. «società non operative» (o «senza impresa» o «di mero godimento», dunque «di comodo»), ai sensi dall'art. 30, comma 1, n. 1, della I. n. 724 del 1994 (nelle sue varie formulazioni), perché soggetti ai quali, per la particolare attività di «project financing» svolta con riferimento ad affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità, è fatto obbligo ex lege (dalle citate disposizioni normative susseguitesi nel tempo) di costituirsi sotto forma di società di capitali, in particolare sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, e, dunque, a prescindere dalla circostanza che il bando di gara preveda il ricorso alle dette società come facoltativo ovvero come obbligatorio.

Bancarotta: i criteri per determinare la durata delle pene accessorie fallimentari

Cass. Pen. – Sez. V – 23 giugno 2021, n. 24587, sent.

In tema di pene accessorie fallimentari, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Cost. n. 222/2018, la durata deve essere determinata sulla scorta del criterio finalistico della special-prevenzione negativa, valorizzando i criteri fattuali sanciti dall'art. 133 c.p. che si rivelino, nella fattispecie concreta, maggiormente pertinenti all'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 132 c.p., con una valutazione calibrata sulla specificità delle pene accessorie fallimentari, avendo riguardo, sotto il profilo della gravità del reato, a: 1) le modalità dei fatti (ad es., commissione di fatti di bancarotta patrimoniale, mediante complesse operazioni infragruppo, o fittizi svuotamenti societari, o articolate operazioni di frodi fiscali); 2) la gravità del danno o del pericolo cagionato (entità del depauperamento, numero dei creditori coinvolti, ecc.); 3) l'intensità del dolo, anch'essa desumibile dalle modalità dei fatti, e dalla insidiosità delle condotte; e, sotto il profilo della capacità a delinquere del colpevole, soprattutto con riferimento alla funzione di estromissione dalle attività economiche che hanno consentito la commissione di reati di bancarotta, al criterio dei precedenti penali e giudiziari, che, nell'ottica di una individualizzazione del trattamento sanzionatorio accessorio, diretto ad interdire comportamenti economici pericolosi, deve essere valutato in quanto espressivo di una capacità a delinquere specifica, attinente allo svolgimento di attività economiche ed imprenditoriali, e, dunque, alla funzione interdittiva coessenziale alle pene accessorie fallimentari.

Ove la durata delle pene accessorie fallimentari sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto della funzione special-preventiva della pena, con un onere motivazionale maggiore, nel caso di significativa divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo.

Omesso versamento imposte: quando rileva la crisi economica

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 16 giugno 2021, n. 17027, ord.

La sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell'operatività della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5, essendo invece necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, mediante l'adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Responsabilità 231: in presenza di un interesse esclusivo dei soci la società non risponde del delitto dei suoi vertici

Cass. Pen. – Sez. II – 15 giugno 2021, n. 23300, sent.

Sussiste la responsabilità da reato dell'ente qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell'agente alla commissione del reato presupposto, posto che l'interesse dell'autore del reato può anche solo coincidere con quello della persona giuridica, alla quale sarà imputabile l'illecito anche quando l'agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, finisca per realizzare obiettivamente quello dell'ente.

Bancarotta: non c'è occultamento se l'amministratore imputato ha comunicato al curatore l'esistenza del bene

Cass. Pen. – Sez. V – 3 giugno 2021, n. 21712, sent.

É esclusa la configurabilità di una distrazione in difetto di un effettivo distacco del bene dal patrimonio del fallito. Distacco che non necessariamente deve concretizzarsi in atti formali o risolversi nella giuridica estromissione del bene dal patrimonio, essendo sufficiente la sua destinazione ad uno scopo diverso da quello doveroso, ma che deve comunque risultare effettivo. Quanto alla condotta di occultamento, la stessa ricomprende qualsiasi condotta che comporti anche solo la temporanea indisponibilità di un bene attraverso il suo materiale nascondimento in grado di frapporre un ostacolo alla sua acquisizione da parte degli organi fallimentari, attentando così all'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori, fermo restando che la mera omessa segnalazione della sua esistenza cui, ai sensi dell'art. 87, comma 3, l.fall. il fallito è tenuto, integra il diverso reato di cui all'art. 220 l.fall.

Società controllata dallo Stato: non c'è abuso di attività di direzione e coordinamento

Cass. Civ. – Sez. III – 1 giugno 2021, n. 15276, sent.

L'esercizio, da parte del socio di maggioranza, del diritto di voto relativo all'approvazione del bilancio non integra, al tempo stesso, anche esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497, comma 1, c.c. (nella specie, le condotte materiali contestate al MEF, quale socio azionista di maggioranza ex art. 2359, comma 1, n. 1) e 2) c.c., di Alitalia non erano riconducibili a esercizio della 'attività di direzione e coordinamento' della compagnia aerea come delineata dall'art. 2497 c.c.).

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