Il condomino condannato al ripristino della terrazza non può sfuggire alle spese alienando la nuda proprietà

Redazione scientifica
09 Luglio 2021

L'alienazione della cosa litigiosa durante il procedimento non determina di per sé il trasferimento in capo all'acquirente dell'obbligo di risarcimento dei danni cagionati da un'indebita attività dell'alienante.

Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18634/21, depositata il 30 giugno.

Due condomini ottenevano decreto di ingiunzione per il rimborso delle spese di esecuzione sostenute per l'esecuzione forzata degli obblighi di ripristino e manutenzione di una terrazza, obblighi previsti da sentenza definitiva di condanna alla quale il debitore non aveva adempiuto.
L'ingiunto ha proposto opposizione avverso il decreto, ma il Tribunale lo ha ritenuto privo di legittimazione passiva in quanto titolare del solo diritto di usufrutto sull'unità immobiliare. Secondo la Corte d'Appello invece l'obbligo di fare in capo a costui derivava dalla predetta sentenza passata in giudicato, che lo individua come debitore, con conseguente obbligo di sostenere le spese. Risultava dunque irrilevante l'avvenuta alienazione della nuda proprietà dell'immobile.
La pronuncia è stata impugnata in Cassazione.

Il Collegio ricorda che, in tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il rimborso delle spese anticipate dall'istante, l'opponente può contestare la congruità delle spese stesse ma non può mettere in discussione l'obbligo di fare poiché previsto dal titolo esecutivo giudiziale risultante dalla sentenza passata in giudicato. Il ricorrente sostiene invece di essere privo di legittimazione passiva deducendo l'alienazione della nuda proprietà dell'unità mobiliare prima della formazione del titolo giudiziale predetto.

Sul tema ricorda però la Corte che l'alienazione della cosa litigiosa durante il procedimento non determina di per sé il trasferimento in capo all'acquirente dell'obbligo di risarcimento dei danni cagionati da un'indebita attività dell'alienante. L'art. 111 c.p.c. che consente al successore a titolo particolare di impugnare la sentenza pronunciata contro l'alienante che spiega i suoi effetti anche nei suoi effetti, non si riferisce infatti a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare. La disposizione trova applicazione ai soli casi in cui il diritto che forma oggetto della successine è il medesimo su cui si svolgeva la controversia, oggetto diretto dunque dell'accertamento giudiziale.

In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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