Limiti opponibili al cessionario e trattamento retributivo del ceduto

Teresa Zappia
12 Luglio 2021

In ipotesi di modifica del contratto di lavoro sotto il profilo soggettivo (dall'ente locale allo Stato) quando è possibile opporre al cessionario il divieto di riduzione sostanziale del trattamento retributivo?

In ipotesi di modifica del contratto di lavoro sotto il profilo soggettivo (dall'ente locale allo Stato) quando è possibile opporre al cessionario il divieto di riduzione sostanziale del trattamento retributivo?

In ipotesi di trasferimento di personale, il peggioramento "sostanziale", vietato dalla tutela sovranazionale (direttiva 1977/187/CEE) riconosciuta ai lavoratori trasferiti, è ravvisabile solo qualora, all'esito di una comparazione globale, emerga una diminuzione certa del compenso che sarebbe stato corrisposto qualora il rapporto fosse proseguito con il cedente nelle medesime condizioni lavorative.

Di conseguenza non possono essere apprezzati quegli importi che, seppure occasionalmente versati prima del passaggio alle dipendenze del nuovo datore, non costituivano il "normale" corrispettivo della prestazione, essendo legati a variabili inerenti alle modalità qualitative e quantitative di quest'ultima.

Su tali voci retributive, prive dei requisiti di fissità e continuità, il lavoratore non avrebbe potuto fare sicuro affidamento neppure qualora la vicenda modificativa del profilo soggettivo non si fosse realizzata.

Sul punto si rammenta che il principio di irriducibilità della retribuzione non si atteggia diversamente nei casi di modificazione soggettiva del rapporto perché, se la direttiva summenzionata non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive, ovvero di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento di impresa (CGUE, 6 settembre 2011, C- 108/10, Scattolon), allo stesso modo non possono essere opposti al cessionario limiti ulteriori rispetto a quelli opponibili, prima della cessione, al cedente.