Straordinario: spetta anche ai funzionari direttivi esclusi dalla disciplina legale sull'orario di lavoro
13 Luglio 2021
Massima
Secondo i principi di diritto formulati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante. La Corte d'appello di Bari, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Foggia, ha riconosciuto in capo al dipendente del molino gestito dalla Società dal 1° gennaio 1972 al 31 agosto 2003 con inquadramento nel primo livello, quadro-super del CCNL per i dipendenti delle industrie alimentari, il diritto al compenso per lavoro straordinario e alla corrispondente riliquidazione del t.f.r., oltre alla rivalutazione e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo. La questione
La questione in esame è la seguente: la Corte territoriale accertava, attraverso dichiarazioni testimoniali rese da fonti coinvolte nelle medesime attività svolte, che le modalità orarie del lavoro e la misura temporale dell'impegno lavorativo del lavoratore con funzioni direttive avevano ecceduto il limite della ragionevolezza, giustificando, in tal modo, il riconoscimento del diritto all'indennità per lavoro straordinario. Le soluzioni giuridiche
Con la sentenza numero 7678 del 16 marzo 2021 la Suprema Corte di cassazione è intervenuta per dirimere un'annosa questione relativa alla legittimità o meno della richiesta e corresponsione del lavoro straordinario ad un soggetto con funzioni direttive. La Suprema Corte ha stabilito che tali emolumenti sono dovuti qualora la prestazione resa superi, secondo un principio insindacabile riservato al giudice di legittimità ed adeguatamente motivato, il limite della ragionevolezza oltre ad essere particolarmente gravoso ed usurante. (a tal riguardo si citano le sentenze della Cass. n. 18161 del 2018 e la numero 3038 del 2011).
La sentenza della Suprema Corte era nata a seguito della richiesta di una società operante nel campo dell'agricoltura e che aveva chiesto la cassazione di una sentenza della Corte d'appello di Bari che riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia, aveva riconosciuto ad un dipendente del primo livello quadro-super del CCNL industrie alimentari il diritto allo straordinario ed alla corresponsione riliquidazione del t.f.r.
La Corte d'Appello interessata ha anche stabilito che la disciplina collettiva applicabile nel fissare l'orario settimanale non opera nessuna distinzione tra personale con funzioni direttive ed il restante personale non avendo individuato nessuna motivazione lecita nel CCNL per escludere il personale direttivo da tale emolumento. Osservazioni
Dalla sentenza in commento si evince e rinviene l'importante orientamento giurisprudenziale che volge alla tutela del diritto all'integrità psicofisica e quindi della salute in generale della persona, così come anche sancito dall'art. 2087 c.c. che è stato ed è ancora uno dei punti di riferimento più importanti nell'ambito della tutela giurisdizionale del lavoratore.
A riguardo si cita la sentenza della Corte di cassazione, sez. lav., 19 febbraio 2016, n. 3306 stabilendo che l'imprenditore datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti in forza dell'articolo 2087 c.c. Norma che impone l'adozione ed il mantenimento non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e giustificandosi l'interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Importante anche l'analoga più recente sentenza della Cassazione n. 26511/2020, la quale afferma che il personale direttivo, escluso dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, ha diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per il medesimo l'orario normale, e tale orario venga in concreto superato, oppure qualora la durata della prestazione lavorativa ecceda il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e della integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Viene, altresì, sancito che il “personale direttivo” di cui al r.d.l. n. 692 del 1923, art. 1, così come chiarito dal relativo regolamento ovvero dal r.d. n. 1955 del 1923, art. 3, n. 2 (vedi ora artt. 16 e 17 d.lgs. n. 66/2003), è comprensivo non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, bensì del personale dirigente c.d. minore (anche in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga), ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive , i capi di singoli servizi o sezioni d'azienda, i capi uffici e i capi reparto. |