La Redazione
13 Luglio 2021

Avverso il decreto di omologa di un concordato fallimentare pronunciato in assenza di opposizioni, ex art. 129, comma 4, l.fall., non è legittimato alla presentazione del ricorso immediato per cassazione (art. 111 Cost.) il creditore che abbia ricevuto la comunicazione individuale del deposito del decreto ex art. 129, comma 2, l.fall., e che sia stato poi posto nelle condizioni di poter proporre opposizione nel termine di cui all'art. 129, comma 3, l.fall.

Il Tribunale omologava, ex art. 129 l.fall., un concordato fallimentare, come proposto dall'assuntore-società che, nella propria proposta concordataria, pur prevedendo l'accantonamento dei crediti per effetto della pendenza di giudizi di opposizione, tuttavia aveva precisato che essi sarebbero stati liberati a favore di altri creditori ammessi se entro la data di approvazione del rendiconto non fosse stata emessa sentenza definitiva di accoglimento o fosse stata emessa sentenza di rigetto. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione una s.a.s. sostenendo che azzerare per intero il credito di un creditore concordatario sarebbe stato illegittimo e che la proposta formulata nel caso di specie dovesse essere dichiarata tamquam non esset, con la conseguente possibilità di impugnare il decreto con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Ricorso immediato per cassazione. Per il Supremo Collegio tale mezzo di impugnazione, nel caso di specie, non è ammissibile, poiché la ricorrente non ha spiegato perché non abbia tempestivamente proposto opposizione ex art. 129, comma 3, l.fall., nel termine previsto dal decreto del giudice delegato.
Viene quindi enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di concordato fallimentare, contro il decreto di omologazione pronunciato in assenza di opposizioni, ex art. 129, comma 4, l.fall., non è legittimato alla presentazione del ricorso immediato per cassazione (art. 111 Cost.) il creditore che abbia ricevuto la comunicazione individuale del deposito del decreto ex art. 129, comma 2, l.fall., e che sia stato poi posto nelle condizioni di poter proporre opposizione nel termine di cui all'art. 129, comma 3, l.fall. ». Tale legittimazione spetta pertanto «solo a quei soggetti potenzialmente interessati al decreto di omologa del concordato fallimentare che, pur pienamente identificabili dall'esame degli atti della procedura fallimentare, non abbiano ricevuto la comunicazione del decreto del G.D. riportante la proposta di concordato».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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