Concordato fallimentare, ricorso avverso il decreto di omologazione
13 Luglio 2021
Il Tribunale omologava, ex art. 129 l.fall., un concordato fallimentare, come proposto dall'assuntore-società che, nella propria proposta concordataria, pur prevedendo l'accantonamento dei crediti per effetto della pendenza di giudizi di opposizione, tuttavia aveva precisato che essi sarebbero stati liberati a favore di altri creditori ammessi se entro la data di approvazione del rendiconto non fosse stata emessa sentenza definitiva di accoglimento o fosse stata emessa sentenza di rigetto. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione una s.a.s. sostenendo che azzerare per intero il credito di un creditore concordatario sarebbe stato illegittimo e che la proposta formulata nel caso di specie dovesse essere dichiarata tamquam non esset, con la conseguente possibilità di impugnare il decreto con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Ricorso immediato per cassazione. Per il Supremo Collegio tale mezzo di impugnazione, nel caso di specie, non è ammissibile, poiché la ricorrente non ha spiegato perché non abbia tempestivamente proposto opposizione ex art. 129, comma 3, l.fall., nel termine previsto dal decreto del giudice delegato.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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