Concordato preventivo, mancato raggiungimento delle maggioranze e successiva istanza di autorizzazione al compimento di atto di amministrazione straordinaria

La Redazione
13 Luglio 2021

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, qualora non vengano raggiunte in sede di votazione le maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall., il debitore non ha l'onere di richiedere al tribunale l' autorizzazione, ex art. 167, comma 2, l. fall., per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, qualora non vengano raggiunte in sede di votazione le maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall., il debitore non ha l'onere di richiedere al tribunale l' autorizzazione, ex art. 167, comma 2, l. fall., per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Al riguardo il tribunale afferma che l'esito negativo della votazione ha avviato la procedura di concordato alla chiusura per improcedibilità, senza possibilità di regressione e l'atto per il quale si chiede l'autorizzazione non è funzionale al raggiungimento dello scopo del concordato. Non può essere, quindi, il tribunale a determinare se il debitore possa compiere o meno un atto di straordinaria amministrazione, essendo invece, quest'ultimo, il solo legittimato.

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