Vanno rimborsate al vincitore le spese sostenute per la mediazione non andata a buon fine
14 Luglio 2021
F e M.C. convenivano in giudizio il C. di via G. per sentir dichiarare la nullità/annullabilità della delibera avente ad oggetto il rifacimento del lastrico solare per violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese.
Gli attori chiedevano anche la rifusione delle spese sostenute per il procedimento di mediazione, non essendo andato a buon fine a causa del comportamento della controparte.
La domanda di nullità della delibera condominiale viene accolta. In merito al rimborso dei costi e delle spese legali sostenute dagli attori per la procedura di mediazione, il Tribunale ricorda come la giurisprudenza abbia affermato che «l'assistenza prestata dal legale in tale fase costituisca un'attività dotata di autonoma rilevanza rispetto a quella svolta in giudizio; peraltro, poiché la mediazione, pur se obbligatoria, resta pur sempre un'attività stragiudiziale, il relativo compenso andrebbe liquidato in misura pari al valore medio previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale» (cfr. Trib. Verona 29 ottobre 2015). Anche secondo il Tribunale di Modena (sentenza del 9 marzo 2012) le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione andrebbero ricondotte (indipendentemente dalle previsioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010) nel novero delle spese processuali di cui all'art. 91 c.p.c.
Tornando al caso in esame, che integra indubbiamente una controversia soggetta a mediazione obbligatoria con necessaria assistenza legale, il Tribunale sottolinea il fatto che gli attori abbiano dovuto sostenere le spese processuali a causa dell'atteggiamento della controparte che ha portato al cattivo esito della procedura di mediazione. Appare dunque legittima la pretesa di rifusione delle spese medesime.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it |