Requisiti di onorabilità di cui all'art. 356, c. 3, CCI per gli iscritti all'Albo degli incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure

Silvia Zenati
14 Luglio 2021

Sono analizzati i requisiti di onorabilità per gli iscritti all'Albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure, la cui elencazione, prevista dal comma 3 dell'art. 356 CCI ha natura tassativa, e ricalca quelli previsti per i gestori della crisi iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La norma di cui all'art. 356, comma 3, CCI

La relazione ministeriale al Codice della crisi delinea un profilo di specchiata onestà dei soggetti iscritti all'albo, che devono dimostrare, all'atto dell'iscrizione, il possesso di requisiti di onorabilità la cui elencazione, contenuta nel comma 3 dell'art. 356 CCI, ha natura tassativa, e ricalca quelli previsti per i gestori della crisi iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In base al rinvio operato dall'art. 15 l. 3/2012 all'art. 4, comma 8, d.m. 202/2014, il responsabile dell'O.C.C. deve verificare il possesso da parte dei gestori della crisi dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'art. 16 della legge;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

L'elencazione richiama requisiti molto simili a quelli previsti dal d.m. 60/2013 attuativo del disposto di cui all'art. 39, comma 1, D.Lgs. 270/1999 recante il regolamento emanato dal Mi.S.E., di concerto con il Ministero della Giustizia, in tema di individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità che il nominato commissario giudiziale o straordinario deve attestare di possedere per accettare la carica.

I requisiti di onorabilità nel dettaglio

In primo luogo, quindi, i soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori, condizioni legate allo stato di interdizione (art. 414 c.c.), di inabilitazione (art. 415 c.c.), di fallimento o di condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (art. 29 c.p.) o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Si tratta di incapacità assolute, tipiche della posizione di pubblico ufficiale, quali sono pacificamente il curatore fallimentare e il commissario giudiziale, ma non il liquidatore.

In seguito all'entrata in vigore della L. 6/2004, introduttiva, all'interno del sistema delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, accanto alle tradizionali figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, pure dell'amministrazione di sostegno (art. 404 ss. c.c.), ci si chiede se il beneficiario appunto di una amministrazione di sostegno debba intendersi, al pari dell'interdetto e dell'inabilitato, a sua volta incapace di assumere la carica di curatore. In realtà detto soggetto è in linea di principio capace di agire, e quindi potrebbe ritenersi capace di assumere anche gli incarichi provenienti dall'autorità giudiziaria, salva la possibilità, rimessa al giudice tutelare, avvalendosi del potere concessogli dal comma 4 dell'art. 411 c.c., di estendere al beneficiario dell'amministrazione tale limitazione, considerato il caso specifico.

Proseguendo nell'analisi delle cause tassative ostative all'iscrizione nell'albo ex artt. 356-358 CCI, vi sono il non assoggettamento dei soggetti incaricati alle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria di cui al D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); tali misure si distinguono in personali (elencate all'art. 6: sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) e patrimoniali (art. 20 Sequestro, art. 24 Confisca, art. 25 Sequestro e confisca per equivalente, art. 31 Cauzione, art. 32 Confisca della cauzione, art. 33 Amministrazione giudiziaria dei beni personali, art. 34 L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, Art. 34 bis Controllo giudiziario delle aziende).

I soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, inoltre, non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria.

La disciplina di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 385/1993 e, in particolare, dai seguenti articoli: art. 130 Abusiva attività di raccolta del risparmio, art. 131 Abusiva attività bancaria, art. 131 bis Abusiva emissione di moneta elettronica, art. 131 ter Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, art. 136 Obbligazioni degli esponenti bancari, art. 137 Mendacio e falso interno, art. 139, comma 2, Partecipazioni in banche, e di società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari, art. 140, comma 2, Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari, art. 140 bis Esercizio abusivo dell'attività.

I soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore non devono, altresì, essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziaria.

La disciplina di riferimento è rappresentata dal D.lgs. 58/1998 e, in particolare, dai seguenti articoli: art. 166 Abusivismo, art. 167 Gestione infedele, art. 168 Confusione di patrimoni, art. 169 Partecipazioni al capitale, art. 170 Gestione accentrata di strumenti finanziari, art. 170-bis Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob, art. 172 Irregolare acquisto di azioni, art. 173 Omessa alienazione di partecipazioni, art. 173 bis Falso in prospetto.

Ancora, i soggetti nominandi non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività mobiliare, ai sensi dell'art. 132 D.Lgs. 385/1993. Affinché possa configurarsi tale reato è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate all'art. 106 del medesimo decreto - concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel Decreto Ministero del Tesoro 6 luglio 1994 - inserendosi abusivamente nel libero mercato, e sottraendosi in tal modo ai controlli di affidabilità e stabilità.

Neppure devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, in particolare dagli articoli 305 (Attività abusivamente esercitata) e 306 (Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza) del D.Lgs. 209/2005.

I soggetti non devono essere stati condannati, sempre con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia di mercati e valori mobiliari dal D.Lgs. 58/1998 e, in particolare, dagli articoli 184 (Abuso di informazioni privilegiate) e 185 (Manipolazione del mercato), nè in materia di strumenti di pagamento: il riferimento è all'art. 493 ter c.p. sull'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

Per disporre dei requisiti di onorabilità i soggetti non devono avere riportato condanne alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del c.c..

Gli articoli di riferimento sono: art. 2621 False comunicazioni sociali, art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate, art. 2625 Impedito controllo, art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti, art. 2627 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori, art. 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi, art. 2632 Formazione fittizia del capitale, art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, art. 2634 Infedeltà patrimoniale, art. 2635 Corruzione tra privati, art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati, art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea, art. 2637 Aggiotaggio, art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Infine, i soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel CCI. Gli articoli di riferimento sono: art. 322 Bancarotta fraudolenta, art. 323 Bancarotta semplice, art. 325 Ricorso abusivo al credito, art. 327 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale, art. 331 Ricorso abusivo al credito, art. 332 Denuncia di crediti inesistenti, art. 334 Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale, art. 335 Accettazione di retribuzione non dovuta, art. 336 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale, art. 338 Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale, art. 339 Mercato di voto, art. 340 Esercizio abusivo di attività commerciale, art. 341 Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria, art. 342 Falso in attestazioni e relazioni, art. 343 Liquidazione coatta amministrativa, art. 344 Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi, art. 345 Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI.

Viene anche in esame, ma parametrata alla pena edittale prevista, la mancanza di condanne, con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione.

Gli articoli di riferimento del codice penale sono: art. 314 Peculato, art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui, art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato, art. 316-ter comma 1 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, art. 317 Concussione, art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari, art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art. 322 Istigazione alla corruzione, art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, art. 323 Abuso di ufficio, art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio, art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, art. 328 comma 1 Rifiuto di atti d'ufficio, art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, art. 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale, art. 337-bis Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto, art. 338 Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, art. 341-bis Oltraggio a pubblico ufficiale, art. 343 Oltraggio a un magistrato in udienza, art. 346-bis Traffico di influenze illecite, art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche, art. 348 Abusivo esercizio di una professione, art. 349 Violazione di sigilli, art. 351 Violazione della pubblica custodia di cose, art. 353 Turbata libertà degli incanti, art. 353 bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, art. 355, commi 1 e 2 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture, art. 356 Frode nelle pubbliche forniture.

L'onorabilità è altresì connessa alla mancanza di condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la fede pubblica. Gli articoli di riferimento del codice penale sono: art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, art. 454 Alterazione di monete, art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, art. 459 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (in relazione agli artt. 453 e 455), art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, art. 462 Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto, art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, art. 467 Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto, art. 468 Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, art. 469 Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, art. 470 Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, art. 471 Uso abusivo di sigilli e strumenti veri, art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, art. 476 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, art. 477 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, art. 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, art. 480 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (in relazione alla reclusione), art. 482 Falsità materiale commessa dal privato, art. 483 Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, art. 487 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico, art. 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, art. 491 Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, art. 494 Sostituzione di persona, art. 495 Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, art. 495-bis Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, art. 495-ter Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, art. 496 False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

I soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro il patrimonio. Gli articoli di riferimento del codice penale sono: art. 624 Furto, art. 628 Rapina, art. 629 Estorsione, art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, art. 631 Usurpazione, art. 632 Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, art. 633 Invasione di terreni o edifici, art. 634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili, art. 635 Danneggiamento, art. 638 Uccisione o danneggiamento di animali altrui (solo se vi è condanna alla reclusione), art. 639 comma 2 seconda parte Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, art. 640 Truffa, art. 641 Insolvenza fraudolenta, art. 642 Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, art. 643 Circonvenzione di persone incapaci, art. 644 Usura, art. 645 Frode in emigrazione, art. 646 Appropriazione indebita, art. 648 Ricettazione, art. 648-bis Riciclaggio.

I soggetti “onorabili” non devono essere stati condannati alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro l'ordine pubblico. Gli articoli di riferimento del codice penale sono: art. 414, fatta eccezione per il comma 1 n. 2, Istigazione a delinquere, art. 414 bis Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, art. 415 Istigazione a disobbedire alle leggi, art. 416 Associazione per delinquere, art. 416 bis Associazione di tipo mafioso, art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso, art. 418 Assistenza agli associati, art. 419 Devastazione e saccheggio, art. 420 Attentato a impianti di pubblica utilità, art. 421 Pubblica intimidazione.

Neppure devono aver riportate condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro l'economia pubblica. Gli articoli di riferimento del codice penale sono: art. 499 Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione, art. 500, comma 1 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali, art. 501 Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, art. 501 bis Manovre speculative su merci, art. 503 Serrata e sciopero per fini non contrattuali (se datori di lavoro), art. 504 Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero, art. 506 Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci, art. 507 Boicottaggio, art. 508 Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio, art. 512 bis Trasferimento fraudolento di valori.

Rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità è anche la mancanza di condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto in materia tributaria. La disciplina di riferimento è rappresentata dal D.L. 74/2000 e, in particolare, dai seguenti articoli: art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 4 Dichiarazione infedele, art. 5 Omessa dichiarazione, art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili, art. 10 bis Omesso versamento di ritenute dovute o certificate, art. 10-ter Omesso versamento di IVA, art. 10 quater Indebita compensazione, art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Infine, i soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, e non devono avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. Per gli avvocati la sanzione disciplinare minima prevista all'art. 22 del codice deontologico forense è l'avvertimento. Le sanzioni più gravi dell'avvertimento, sempre a norma del medesimo art. 22, sono la censura, la sospensione e la radiazione. Per i dottori commercialisti ed esperti contabili la sanzione disciplinare minima prevista all'art. 4 del codice delle sanzioni disciplinari è la censura. Le sanzioni più gravi della censura, sempre a norma del medesimo art. 4, sono la sospensione e la radiazione.

Per i consulenti del lavoro la sanzione disciplinare minima prevista all'art. 27 L. 12/1979 è la censura. Le sanzioni più gravi della censura, sempre a norma del medesimo art. 27, sono la sospensione e la radiazione.

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