Il giudizio di convenienza nel procedimento di omologa del piano del consumatore

La Redazione
14 Luglio 2021

Nel procedimento di omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebutamento, ove la domanda di omologazione non sia accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, non si deve procedere alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale.

Nel procedimento di omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebutamento, ove la domanda di omologazione non sia accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, non si deve procedere alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale. Si dovrà provvedere, invece, in via esclusiva alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo.

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