Applicabilità della legge sulla responsabilità dei magistrati nei casi di violazione del diritto dell'U.E.
14 Luglio 2021
L'ordinanza in commento trae origine dal giudizio di merito instaurato da una società importatrice di frutta e verdura al fine di far valere la responsabilità civile dei magistrati della Corte di Cassazione che non avrebbero sollevato, quali Giudici di ultima istanza, la questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, comma 3, del Trattato Istitutivo della Comunità Europea.
La vicenda si riferiva a due distinte azioni cautelari a suo tempo promosse dalla predetta società aventi ad oggetto la ritenuta non decadenza dell'imposta erariale prevista dalla L. n. 986/1964 con riferimento all'importazione di banane dalla Somalia che, secondo l'attrice, era contraria al diritto europeo. La rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione. Dopo aver accertato che la responsabilità dedotta dalla società ricorrente ha ad oggetto la violazione del diritto dell'Unione Europea, con particolare riferimento all'obbligo del Giudice di ultima istanza di provvedere al rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la Corte di Cassazione ha dettagliatamente ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, al fine di collocare la questione nell'ambito dei mutamenti di orientamento comunitario in tema di responsabilità dello Stato, anche per l'attività posta in essere dagli organi giurisdizionali nazionali.
Detta precisazione si rende necessaria, secondo la prospettazione della Corte, per valutare l'esclusione, o meno, di una forma autonoma di tutela per violazione del diritto comunitario da parte dell'organo interno di ultima istanza, anche in considerazione della presenza di almeno tre orientamenti di legittimità in diversa misura contrastanti tra loro.
In definitiva, la questione relativa all'assoggettabilità (necessaria o meno) al procedimento speciale previsto dalla L. n. 117/1988 delle azioni in cui la responsabilità dedotta in citazione riguardi la violazione del diritto dell'Unione, con particolare riferimento all'obbligo del Giudice di ultima istanza di provvedere al rinvio pregiudiziale, esige un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofiliachia. Si versa, infatti, in una questione di massima di particolare importanza, in ragione sia degli assai incidenti (e immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa che da essa scaturiscono, sia dell'importanza delle decisioni della Corte di Giustizia che hanno indotto il Legislatore a modificare la stessa l. n. 117/1988. |