Fatture false senza un illecito profitto e nessun danno per l'Erario? Nessuna confisca

La Redazione
15 Luglio 2021

La Corte di Cassazione ha sottolineato che, le fatture false in dichiarazione, che generano un credito IVA mai rimborsato e mai compensato, non consentono la confisca, risultando assente il profitto del reato.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che, le fatture false in dichiarazione, che generano un credito IVA mai rimborsato e mai compensato, non consentono la confisca, risultando assente il profitto del reato.

Emissione di fatture false e credito IVA

La Corte d'Appello di Trento confermava la responsabilità penale di un imputato, per aver emesso una fattura per operazioni parzialmente inesistenti, emessa da una società amministrata dallo stesso accusato in favore di altra società, dal medesimo sempre amministrata, che l'aveva indicata nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

L'accusato ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2020 relativo alla confisca dei suoi beni e ritenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato «quanto ampiamente dimostrato in sede di giudizio circa l'assenza di alcun danno per l'Erario, e correlativamente, di alcun profitto illecito, essendo peraltro intervenuto un accertamento per adesione con il curatore fallimentare della società utilizzatrice della fattura che aveva portato allo stralcio del credito IVA derivante dall'operazione contestata – e anche della somma concordata a titolo di sanzioni ed interessi – rispetto al maggior credito d'imposta vantato dalla società».

Nessun illecito profitto e nessun danno per l'Erario

La doglianza è fondata in quanto, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 1657/2018, in tema di reati tributari, «il profitto del reato confiscabile è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, essendo indifferente se l'imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o portata a credito dal contribuente» e «l'evasione di un'imposta, tuttavia, è dato indefettibile per poter affermare che un profitto illecito vi è stato, non essendo invece sufficiente che, a fronte di un credito IVA non spettante – maturato per l'indicazione nella dichiarazione di una fattura per operazioni inesistenti ed eventualmente fruibile in futuro – lo stesso non sia mai stato in concreto utilizzato per evitare il pagamento di imposte dovute».

Nel caso di specie, il credito IVA risultante dalla fraudolenta dichiarazione da parte dell'imputato non sarebbe stato utilizzato, rendendo così illogica la statuizione sulla disposta confisca non giustificata.

Per questi motivi il Collegio annulla la sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla confisca e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Trento.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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