Certezza della dinamica del sinistro e occasione lavoro
15 Luglio 2021
Nel caso in cui non sia stata raggiunta la certezza probatoria della dinamica del sinistro ma esso si sia verificato durante la mera deambulazione del lavoratore all'interno dei locali dell'impresa, può ritenersi integrata l'occasione lavoro? In linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'“occasione lavoro” di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1224/1965 ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il dipendente, non rilevando che il danno stesso provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi ovvero da fatti e situazioni proprie del lavoratore. Unico limite, infatti, è rappresentato del cd. rischio elettivo.
La Corte di cassazione ha ritenuto indennizzabile anche l'infortunio subito dal dipendente in ipotesi di rischio c.d. improprio, recte non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoratore, ma insito in una attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle sue mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento delle esigenze datoriali, non rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di tale rischio.
Il giudice di legittimità ha a tal fine evidenziato l'estraneità alla nozione legislativa di “occasione lavoro” del carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Alla luce di quanto sopra, l'occasione lavoro è configurabile anche nel caso di sinistro occorso durante la mera deambulazione all'interno del luogo di lavoro.
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