Espropriazione immobiliare: chiusura anticipata per infruttuosità

Redazione scientifica
16 Luglio 2021

Nell'ambito di un'espropriazione di beni indivisi, la singolare tipologia del bene indiviso messo in vendita pone il Tribunale davanti a due possibili scenari: o l'impossibilità di vendita anche ad un prezzo vile oppure la vendita ad un prezzo che sarà verosimilmente irrisorio e che, quindi, non è neppure in grado di coprire le spese di pubblicità degli avvisi di vendita e quelle ulteriori del professionista delegato.
Alla divisione endoesecutiva può essere applicato l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. che consente la chiusura anticipata del processo nel caso in cui l'attività liquidatoria si palesi come anti economica in quanto vi è una prognosi che l'esito della vendita non consentirà di soddisfare ragionevolmente le pretese dei creditori in quanto il ricavato sarà così esiguo che con esso verrebbero liquidate solo le spese del processo. L'applicazione alla divisione endoesecutiva della detta disposizione consente, infatti, di definire con una pronuncia in rito quelle divisioni la cui prosecuzione non soddisfa l'interesse del creditore o addirittura arreca danno alla parte ove la vendita dovesse avvenire ad un prezzo inferiore ai costi necessari per la prosecuzione delle operazioni di vendita.

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