Redazione scientifica
16 Luglio 2021

L'applicazione del rito speciale del lavoro ad un'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé un'implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa, ai fini del cd. principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza.

C. D. F. proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione, per crediti di titolarità del Comune di Milano. L'opposizione veniva rigettata dal Giudice di pace di Milano. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'appello dell'opponente, qualificando l'azione proposta come opposizione all'esecuzione ed escludendo l'applicazione del regime della sospensione feriale nella verifica della tempestività del gravame da questi proposto. C.D.F. ricorreva in cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c. e art. 3 della l. 742/1969; nonché dell'art. 4 d.lgs. 150/2011. Rilevava il ricorrente che avendo egli proposto l'azione in primo grado con ricorso, nelle forme di cui all'art. 22 della l. 689/1981 e non essendo mai stato disposto il mutamento del rito, in base al principio dell'apparenza la sua domanda avrebbe dovuto ritenersi qualificata dal giudice di pace come opposizione a sanzioni amministrative e non come opposizione all'esecuzione, con conseguente applicabilità della sospensione feriale dei termini.

La Corte ritiene i motivi di ricorso infondati. I giudici rilevano preliminarmente che «quella relativa alla qualificazione dell'azione proposta e quella relativa al rito applicabile alla controversia costituiscono questioni distinte ed autonome» e che «ai fini dell'applicazione della sospensione feriale dei termini rileva unicamente la questione relativa alla qualificazione della domanda». Orbene, con riferimento a tale unica questione rilevante, evidenzia che secondo quanto correttamente affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, «il giudice a quo non ha espressamente qualificato l'azione proposta». Ha errato dunque il ricorrente «a sostenere che la qualificazione della domanda da parte del giudice di pace sarebbe implicita e dovrebbe desumersi dal solo dato di fatto oggettivo che la controversia sia stata introdotta con ricorso e che il giudice adito non aveva operato una diversa qualificazione espressa, né aveva disposto il mutamento del rito». Invero, la qualificazione come opposizione esecutiva è stata operata dal Tribunale, quale giudice di secondo grado, e non è neanche stata specificatamente contestata dallo stesso ricorrente, che ha del resto instaurato il giudizio di appello con atto di citazione e non con ricorso, cioè secondo il rito ordinario. In definitiva, sulla base della corretta qualificazione della domanda operata dal giudice di secondo grado, è da ritenere conforme a diritto l'esclusione delle norme in tema di sospensione feriale ai fini del calcolo del termine perentorio per la proposizione dell'appello.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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