Mutuo: la commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini dell'usurarietà

La Redazione
16 Luglio 2021

In un contratto di mutuo, la pattuizione della commissione di estinzione anticipata, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito...

In un contratto di mutuo, la pattuizione della commissione di estinzione anticipata, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.

L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, infatti, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti; la somma conseguibile a detto titolo non è pertanto idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura.

Fino a quando il mutuatario non provi di aver effettivamente corrisposto la penale di estinzione anticipata, essa resta puramente virtuale.

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