Risarcimento del danno derivante da fatto illecito e quantificazione del danno

Redazione Scientifica
19 Luglio 2021

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro.

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere (in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione) meramente indicative.

Nel caso di specie, la Cassazione ha cassato con rinvio la decisione con cui la Corte D'Appello aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità.

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