Illegittima occupazione dei terreni privati da parte della P.A. e prova del danno

Redazione Scientifica
19 Luglio 2021

La Cassazione ha chiarito se il danno derivante da occupazione abusiva di fondi privati da parte della Pubblica Amministrazione possa o meno ritenersi sussistente in re ipsa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14268/2021, ha chiarito se il danno derivante da occupazione abusiva di fondi privati da parte della Pubblica Amministrazione possa o meno ritenersi sussistente in re ipsa.

Nel dettaglio, i Giudici hanno affermato che «il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa risarcibile, essendo il solo danno-conseguenza, e non anche il danno evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la «funzione del risarcimento», che verrebbe ad essere riconosciuto quale «pena privata» (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo.
Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, invero di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova, e dunque non «più debole» della prova diretta o rappresentativa, ben potendo le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice, costituendo una "prova completa", sulla quale può anche unicamente fondarsi il convincimento del giudice.
Le presunzioni valgono in realtà a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria e imponendo al giudice, in assenza di prova contraria, di ritenere provato il fatto previsto.
Atteso che il giudice di merito incontra al riguardo il solo limite del principio di probabilità (Cass., n. 13546/2006), il fatto ignoto deve peraltro considerarsi provato (solo) ove risulti dal danneggiato provato il «fatto base» (è da escludersi la risarcibilità dell'occupazione sine titulo di un bene immobile in mancanza dell'assolvimento dell'onere di allegazione e prova del danno-conseguenza)».

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