Detrazioni fiscali per contratto di mutuo: sì se l'abitazione è principale
19 Luglio 2021
Un contribuente italiano domanda se sono previste delle detrazioni fiscali relativamente ai mutui contratti per la costruzione della propria abitazione principale.
Si, la risposta è affermativa. A determinate condizioni la normativa fiscale italiana prevede specifiche detrazioni relativamente alle spese derivanti dai mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'abitazione principale (es. interessi, oneri accessori ecc).
Ai sensi dell'art. 15, comma 1-ter d.P.R. 917/86, gli interessi passivi e gli oneri accessori, pagati nell'anno derivanti dai mutui stipulati per la costruzione dell'abitazione principale sono detraibili in dichiarazione dei redditi.
Al fine di beneficiare della detrazione in questione è necessario che l'immobile sia considerato “abitazione principale”, ossia quello in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Deve trattarsi quindi di un edificio accatastato, di solito, nella categoria catastale A (escluso A/10). Inoltre, al fine di dimostrare che il contribuente dimori abitualmente nell'immobile in questione è necessario che tale situazione risulti dai registri anagrafici, oppure sia dichiarata da un'apposita autocertificazione. Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è che la finalità del contratto di mutuo, ossia la costruzione dell'abitazione principale, deve risultare dal contratto di mutuo, dal contratto di costruzione dell'immobile o da altre varie documentazioni rilasciate dalla banca.
Al fine di beneficiare della detrazione in oggetto è necessario, innanzitutto, che:
Il mutuo deve, inoltre, essere stipulato nei 6 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi alla data di inizio lavori di costruzione, desumibile dalla DIA.
L'immobile costruito deve risultare abitazione principale del contribuente entro i 6 mesi dalla conclusione dei lavori.
La detrazione in questione è pari al 19% degli oneri relativi al mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, sostenuti dal contribuente nell'anno ed effettivamente rimaste a suo carico. Alcuni esempi di oneri potrebbero essere: interessi passivi pagati, onorario del notaio, commissioni bancarie, spese d'istruttoria. La legge stabilisce, inoltre, l'ammontare massimo di costi che si possono portare in detrazione, pari a € 2.582,28 (totale detrazione massima 490,93 €). Se il mutuo risulta cointestato, il limite deve essere considerato tenendo conto dell'ammontare complessivo, quindi – ad esempio – 50% a ciascuno dei coniugi cointestatari. Un aspetto importante riguarda il caso di coniuge cointestatario del contratto di mutuo e, contemporaneamente, fiscalmente a carico dell'altro coniuge. In questo caso la quota di detrazione teoricamente spettante al coniuge a carico è persa e non può essere recuperata dall'altro coniuge. |