L'incompatibilità ambientale esclude l'intento persecutorio
19 Luglio 2021
Se a causa di tensioni interne al luogo di lavoro, in seguito a diversi interventi, il datore dispone il trasferimento del dipendente, quest'ultimo può fondatamente asserire di essere stato destinatario di una condotta mobbizzante?
La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'individuare i presupposti indefettibili della fattispecie di mobbing, evidenziandosi come, oltre alla pluralità delle condotte (elemento oggettivo), connotato essenziale e qualificante le stesse debba individuarsi nell'intento persecutorio dell'agente (elemento soggettivo).
Un'ipotesi di mobbing, si è precisato, può sussistere a prescindere dalla legittimità o illegittimità dei singoli atti, dovendo l'accento essere posto proprio sulla loro finalità persecutoria, che li unifica.
La legittimità dell'atto, tuttavia, può assumere una rilevanza indiretta per escludere la valenza mobbizzante dello stesso ove il lavoratore non adduca elementi di segno contrario.
Il trasferimento disciplinare, di per sé legittimo ove vengano rispettate le condizioni fissate dalla legge, non può rilevare anche sotto il profilo soggettivo della fattispecie di mobbing qualora esso abbia tratto origine da una incompatibilità ambientale del lavoratore, dovendosi escludere l'intento persecutorio laddove gli spostamenti siano effettuati dal datore con l'intento di ripristinare un ambiente di serenità lavorativa.
|