Crisi aziendale e accordi tra le parti sociali: sì alla riduzione dell'indennità di mancato preavviso

19 Luglio 2021

Crisi aziendale e licenziamento collettivo: possono le parti sociali concordare un'indennità di preavviso per un numero di mensilità minore rispetto a quello fissato nel CCNL applicato?

Crisi aziendale e licenziamento collettivo: possono le parti sociali concordare un'indennità di preavviso per un numero di mensilità minore rispetto a quello fissato nel CCNL applicato?

La Corte di cassazione ha rilevato che l'esercizio della facoltà di recedere dal contratto di lavoro, con effetto immediato, determina l'insorgere in capo alla parte recedente dell'unico obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso che, costituendo un'obbligazione pecuniaria, è suscettibile anche di rinuncia o, comunque, di disposizione da parte del titolare.

Tenuti fermi i principi affermati in materia di rappresentatività sindacale e vincolatività degli accordi stipulati dalle oo.ss., anche suddetta indennità può costituire oggetto di definizione concordata tra le parti sociali le quali, nel contesto di una crisi aziendale, siano chiamate a mediare per assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa e la conservazione dei livelli occupazionali.

Corroborano tale posizione: l'art. 8, co. 2 l. n. 148/2008, il quale prevede che le parti collettive, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, con le intese di cui al comma 1 della stessa norma, possano operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei CCNL, per cui anche in ordine alle "conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio"; l'art. 4 della Carta sociale europea che richiede l'adeguatezza del preavviso, senza fissare un limite minimo, dovendosi procedere ad un ragionevole bilanciamento tra le contrapposte esigenze.

La ratio alla base di accordi stipulati in sede di licenziamento collettivo ed incidenti sull'indennità di preavviso, analogamente a quelli finalizzati a definire i criteri di scelta dei lavoratori in esubero, è dunque individuata dalla giurisprudenza nell'esigenza di salvaguardare il livello occupazionale in un contesto di crisi aziendale, bilanciando i contrapposti interessi coinvolti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.