Superminimo assorbibile fino a prova contraria

Stefano Lapponi
19 Luglio 2021

In tema di superminimo, in caso di difficoltà ad interpretare i documenti contrattuali, per la ricostruzione della volontà negoziale delle parti deve essere valutato il loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del patto.
Massima

In tema di superminimo, in caso di difficoltà ad interpretare i documenti contrattuali, per la ricostruzione della volontà negoziale delle parti deve essere valutato il loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del patto.

Il caso

Ricorre in Cassazione il datore di lavoro, avverso la Sentenza della Corte di Appello e la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo negli aumenti contrattuali dei minimi retributivi disposti dal CCNL Industria Alimentare nell'anno 2013 e condannato la società datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive dovute ai ricorrenti lavoratori. La Corte ha ritenuto che dall'esame delle evidenze processuali doveva escludersi la volontà della società appellante di optare per l'assorbimento dell'aumento contrattuale unico disposto dai CCNL succedutisi nel tempo.

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro aveva disposto un aumento contrattuale da corrispondersi in quattro tranches. Il datore di lavoro non assorbiva il superminimo nella prima tranche provvedendo ad esso nelle successive. Anche per i precedenti aumenti la società non aveva provveduto all'assorbimento dell'importo del superminimo nella retribuzione dei dipendenti ricorrenti.

Il ricorso è affidato a 7 motivazioni:

  1. Erroneità della previsione che il rinnovo del CCNL abbia ad oggetto un unico aumento da corrispondersi in 4 tranches, anziché 4 aumentio contrattuali;
  2. Violazione degli artt. 2731 e 2733 c.c.;
  3. Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in ordine al collocamento del superminimo in busta paga;
  4. Violazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. in ordine al comportamento omissivo tenuto dai lavoratori con riferimento agli obblighi gravanti sui medesimi di cui all'art.50 del CCNL Industria Alimentare 2012;
  5. Violazione dell'art.1362 c.c. in ordine al comportamento tenuto dalle parti dopo l'assorbimento;
  6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.;
  7. Violazione dell'articolo 360 n. 3 c.p.c. e art. 41 della Costituzione.
La questione

La questione in esame è la seguente: il superminimo è sempre assorbibile fino a prova contraria a carico del lavoratore?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema corte ha avallato l'interpretazione secondo la quale il Collegio ha ritenuto in primo luogo che l'aumento retributivo previsto dal CCNL era unico da corrispondersi in quattro tranches e non si trattava di 4 aumenti e pertanto l'aver corrisposto integralmente la prima tranche, senza assorbire il superminimo, che necessariamente sarebbe diminuito, secondo la Corte ha significato la rinuncia all'assorbimento da parte del Datore di Lavoro. La Suprema Corte ritiene non censurabile la suesposta ricostruzione motivazionale in sede di legittimità, atteso che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al Giudice di merito e quindi sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (Cassazione 27 luglio 2020 n.15967).

La Corte si è basata sulla ricostruzione della volontà delle parti per escludere l'intenzione della società a procedere all'assorbimento del superminimo. Nel caso in esame, in base alle acquisite risultanze istruttorie, è superata la presunzione relativa, connessa all'assorbimento; il superminimo si ritiene di solito assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore, ma tali motivazioni non sono emerse nel procedimento di merito.

Osservazioni

Il superminimo è una quota di retribuzione eventuale che supera il minimo tabellare previsto dal contratto nazionale per ciascun livello e che può anche non essere presente nel contratto di lavoro.

Il superminimo viene pertanto erogato sulla base di specifici accordi.

Può essere sia individuale che collettivo: nel primo caso l'importo del superminimo è erogato al singolo per meriti particolari o altre valutazioni del datore di lavoro sulla base di un accordo individuale, nel secondo caso è previsto dalla contrattazione collettiva.

In entrambi i casi gli accordi possono prevedere che l'importo del superminimo concordato tra le parti sia o non sia assorbibile cioè sia destinato ad essere compreso nei successivi scatti di aumento che si possono verificare quando il lavoratore passa ad una qualifica superiore oppure a seguito di rinnovo contrattuale collettivo.

Il superminimo assorbibile comporta che, in caso di un aumento retributivo, la retribuzione non si modifichi fino alla concorrenza del superminimo (se l'aumento è pari al superminimo la retribuzione complessiva di fatto non si modifica).

La lettera di assunzione deve riportare la specificazione che il superminimo sia assorbibile oppure no.

Non è comunque assorbibile il superminimo individuale legato alla specifica professionalità e al merito del dipendente ed in alcuni casi l'assorbimento può essere espressamente vietato dal CCNL.

La Giurisprudenza concorda che di norma il superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento e in caso di contestazioni è il lavoratore tenuto a provare il suo diritto al mantenimento del superminimo senza intaccare l'aumento retributivo.

Laddove i documenti contrattuali sono carenti, per la ricostruzione della volontà negoziale delle parti, occorre valutare il loro comportamento concludente anche successivo alla conclusione del patto. Nel caso specifico la prassi aziendale ha costituito una prova di tale diritto.

Infatti viene respinto il ricorso delle aziende e confermato il diritto dei lavoratori a ottenere il pagamento del superminimo che era stato in precedenza negato, sulla base del fatto che esso era rimasto inalterato a lungo nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro, con rinnovi contrattuali.

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