Redazione scientifica
20 Luglio 2021

Le Sezioni Unite hanno chiarito che «in tema di liquidazione del compenso dell'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. 1/2012 convertito nella l. 27/2012, non ha determinato in base all'art. 9 del detto d.l. l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.».

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione chiedeva alla Suprema Corte di enunciare i principi di diritto a cui il Tribunale di Roma avrebbe dovuto attenersi nel procedimento monitorio azionato da un avvocato per ottenere il pagamento dei compensi professionali. Esponeva il Procuratore di aver ricevuto segnalazione circa l'esistenza di un orientamento del Tribunale di Roma in virtù del quale i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati dal 2012 per la liquidazione dei compensi di avvocato in materia giudiziale e stragiudiziale civile, erano rigettati, nonostante fossero corredati da prova documentale delle attività svolte e dal parere di congruità reso dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati. Tale indirizzo risultava isolato, non condivisibile, e difforme rispetto a quello di altri Tribunali (Tribunali di Torino, Napoli e Palermo). Il Procuratore generale chiedeva quindi l'enunciazione di un principio di diritto si da superare i contrasti interpretativi e uniformare l'applicazione della legge sul territorio nazionale.

La Corte di cassazione ha accolto la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, affermando i seguenti principi di diritto : «in tema di liquidazione del compenso dell'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. 1/2012 convertito nella l. 27/2012, non ha determinato in base all'art. 9 del detto d.l. l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c. Anche a seguito dell'entrata in vigore della suddetta normativa del 2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali ex l. 247/2012 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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