La cessione di quote societarie in violazione di una clausola di prelazione non è nulla né inefficace
20 Luglio 2021
La cessione di quote societarie avvenuta in violazione di una clausola di prelazione statutaria non può essere dichiarata nulla, invalida o inefficace, potendo infatti far valere l'inopponibilità nei confronti della società di tale cessione.
La violazione di una clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente. Peraltro, la violazione di una clausola di prelazione statutaria non produce automaticamente un danno: grava sul socio l'onere di allegare un suo specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa.
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