La cessione di quote societarie in violazione di una clausola di prelazione non è nulla né inefficace

La Redazione
20 Luglio 2021

La cessione di quote societarie avvenuta in violazione di una clausola di prelazione statutaria non può essere dichiarata nulla, invalida o inefficace, potendo infatti far valere l'inopponibilità nei confronti della società di tale cessione.

La cessione di quote societarie avvenuta in violazione di una clausola di prelazione statutaria non può essere dichiarata nulla, invalida o inefficace, potendo infatti far valere l'inopponibilità nei confronti della società di tale cessione.

La violazione di una clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, e non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente.

Peraltro, la violazione di una clausola di prelazione statutaria non produce automaticamente un danno: grava sul socio l'onere di allegare un suo specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa.

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