Notificazione a mezzo del servizio postale e irreperibilità del destinatario
21 Luglio 2021
Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da E.G., ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare una determinata somma in favore di D.G. La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado, sul rilievo che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata eseguita correttamente presso la residenza anagrafica di E.G., ai sensi dell'art. 140 codice di rito, con la compiuta giacenza e che, pertanto, l'opposizione era da considerarsi tardiva. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione E.G., denunciando, per quanto d'interesse, la violazione dell'art. 140 c.p.c., perché l'avviso di ricevimento non era completo, essendo stata omessa dall'agente postale l'indicazione relativa alla verifica in loco della solo temporanea assenza della destinataria dal luogo di residenza.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, richiamando il consolidato principio (Cass. civ., sez. un., n. 458/2005) secondo cui «ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento si evinca che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario». In tal senso è stato altresì affermato che «l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente il deposito del plico presso l'ufficio postale» (Cass. civ., n. 2683/2019). Nella fattispecie in esame risultava dagli atti che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata spedita, ma non anche «recapitata» alla destinataria (l'esito della spedizione è rimasto ignoto, poiché l'avviso non reca alcuna indicazione in relazione alle ragioni della mancata consegna). Di conseguenza il procedimento di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non poteva ritenersi completato e la notifica dell'ingiunzione doveva considerarsi nulla.
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