Insinuazione al passivo del concordato preventivo e restituzione della cambiale

Giuseppina Satta
21 Luglio 2021

Il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come prescritto dall'art. 66 Legge Cambiaria, non solo se eserciti l'azione causale, ma anche quando intenda far valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo.

Il portatore del titolo di credito è tenuto ad offrire al debitore la restituzione della cambiale e a provvedere al conseguente deposito del titolo nella cancelleria del giudice, come prescritto dall''art. 66 l.c. , non solo se eserciti l'azione causale, ma anche quando intenda far valere nei confronti del proprio debitore i diritti derivanti dal rapporto causale nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo.

Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione che con ordinanza del 19 luglio 2021 ha fornito un'interpretazione estensiva dell'art. 66 l.c. anche alla procedura di concordato preventivo.

I fatti dedotti in lite. Una società aveva perfezionato un contratto di sconto con la banca di riferimento avente ad oggetto numerose cambiali rilasciatele dai propri acquirenti a fronte della vendita a rate, con patto di riservato dominio, di macchine per movimento terra.

Detta società, poi ammessa alla procedura di concordato preventivo, conveniva in giudizio la banca presso il Tribunale di Milano affinché fosse: (a) accertata la nullità ed inefficacia delle girate cambiarie per violazione da parte della banca scontataria dell''art. 66 l.c. ; (b) inibito alla banca di promuovere azioni cambiarie nei confronti degli emittenti dei titoli cambiari; (c) condannata la banca a restituire i titoli al fine di risolvere i contratti di vendita e far recuperare i beni alla venditrice; (d) accertata l'insussistenza di alcun credito visto il non corretto esercizio dell'azione causale in violazione dell'art. 66 Legge Cambiaria; (e) accertato, all'esito della presentazione del rendiconto da parte della banca, il suo residuo credito; (f) condannata la banca a risarcire i danni per non aver posto l'attrice in condizione di far valere i propri diritti cambiari derivanti dai singoli contratti di vendita, nei confronti degli emittenti delle cambiali.

Il Tribunale riteneva configurabile, nella specie, una cessione di crediti: ragione per cui, ai sensi dell'art. 1859 c.c., doveva ritenersi legittima la condotta di chi aveva pagato alla banca cessionaria. La domanda della banca d'insinuazione al passivo del concordato preventivo del credito vantato per le cambiali tornate insolute veniva qualificata domanda non causale, con rigetto della richiesta risarcitoria.

La Corte di Appello di Milano, decidendo sul gravame formulato dalla società, accertava la violazione dell''art. 66 l.c. da parte della banca e la condannava a restituire i titoli cambiari scontati.

In particolare, la banca, precisando il proprio credito con lettera destinata al commissario liquidatore al fine dell'insinuazione al passivo, aveva fatto valere l'azione causale e non quella cartolare direttamente nascente dalle cambiali. A detta cioè del secondo Giudice, il fatto costitutivo della domanda della banca non era stato dato dai titoli cambiari, bensì dal contratto di sconto realizzatosi per effetto della girata sulle cambiali. Seguiva ricorso per cassazione da parte della banca.

L'azione causale e l'azione cartolare. Con l'unico motivo di ricorso la banca contesta di aver proposto, in sede concorsuale, un'azione causale considerato che nella procedura di concordato preventivo manca totalmente un accertamento giudiziale dello stato passivo ed ogni eventuale contestazione sollevata dai creditori viene decisa esclusivamente ai fini dell'ammissione al voto; inoltre non potrebbe configurarsi un'azione causale ai sensi dell''art. 66 l.c. posto che, nel caso di specie, la trasmissione delle cambiali ha rappresentato soltanto la modalità con cui sono state realizzate le operazioni di sconto.

Il motivo viene considerato infondato.

La Corte Suprema ritiene infatti di condividere l'impostazione della Corte di Appello secondo cui la banca, nel precisare il proprio credito, non avrebbe esercitato l'azione cartolare direttamente nascente dalle cambiali, confermandosi invece il contratto di sconto bancario quale rapporto di debito-credito di natura causale preesistente alla trasmissione delle cambiali. Reputano i Giudici di Legittimità che la banca ha considerato soltanto il rapporto causale esistente tra la società venditrice e i propri acquirenti (emittenti le cambiali), ignorando quello diverso avente ad oggetto lo sconto bancario.

La restituzione dei titoli cambiari nella procedura di concordato preventivo. La banca ricorrente ha poi sostenuto che, nel far valere il proprio credito, non sarebbe stata tenuta alla restituzione dei titoli – adempimento prescritto dall''art. 66 l.c. – posto che nella procedura di concordato preventivo manca totalmente un accertamento giudiziale dello stato passivo.

Puntualizza, al riguardo, la Corte di Legittimità che gli oneri previsti a carico del portatore dei titoli cambiari per l'esercizio dell'azione causale di cui all'art. 66 l.c. (i.e. proposizione dell'azione causale entro i termini di prescrizione delle azioni cambiarie che competono al debitore e conseguente restituzione del titolo impregiudicato) hanno la finalità di tutelare il debitore convenuto (condannato a pagare in base all'azione causale) contro il rischio di pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria, consentendogli di ottenere la restituzione del titolo per esercitare le azioni eventualmente spettanti (cfr. Cass. 1022/1998 ove stabilito altresì che: l'onere, imposto al portatore, di adempiere alle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso eventualmente spettantigli deve intendersi, poi, riferito non solo alle azioni di regresso in senso proprio, ma anche all'azione diretta spettante al girante prenditore del titolo, attesa la ratio della norma, mirante ad assicurare eguale tutela a tutti i debitori cambiari”).

Allo scopo di tutelare il debitore cambiario verso il quale sia stata esercitata l'azione causale mediante l'insinuazione allo stato passivo nell'ambito della procedura fallimentare, la Corte di legittimità ha più volte stabilito che, in sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell'art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933 e dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso (Cass. n. 16109/2019 e Cass. n. 22847/2016).

In modo analogo sussiste l'esigenza di tutela del debitore cambiario anche in caso di procedura di concordato preventivo allorquando il creditore, portatore di titoli cambiari, intenda far valere i diritti derivanti dal rapporto causale. Osserva la Corte di Cassazione che se così non fosse il debitore sarebbe irragionevolmente esposto al rischio di dover pagare una seconda volta in forza dell'azione cambiaria e di non poter esercitare le azioni cambiarie eventualmente spettanti. La Corte fornisce dunque un'interpretazione estensiva dell'art. 66 l.c., nel senso che deve imporsi al portatore del titolo l'offerta di restituzione del medesimo ed il conseguente deposito nella cancelleria del giudice, non solo se il creditore eserciti formalmente un'azione causale, ma quando ricorra la situazione, del tutto omogenea, in cui lo stesso intenda esercitare i diritti derivanti dal rapporto causale (mediante la richiesta di precisazione del credito al Commissario liquidatore dopo l'omologa del concordato) nell'ambito di una procedura avente comunque una rilevanza pubblicistica, quale quella (concorsuale) di concordato preventivo.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento ha rigettato il ricorso enunciando il principio di diritto sopra riportato.

Alcuni interessanti precedenti di legittimità in materia: cfr., Cass. 19278/2010 secondo cui: “in tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, terzo comma, del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione in senso proprio, attenendo, invece, alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo”; v., in tema di anticipazione bancaria, Cass. 26913/2008, secondo cui: “il principio stabilito all'art. 58 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, secondo cui il possessore di un assegno non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione del titolo e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, trova applicazione anche quando il credito tragga origine da una anticipazione prestata dalla banca su girata di assegno bancario, e - dopo essere confluito in un rapporto di conto corrente bancario - sia stato azionato nelle forme del rito monitorio in base all'estratto conto, ai sensi dell'art. 50 d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Anche in tal caso, infatti, resta ferma la "ratio" dell'art. 58 del citato r.d., consistente da un lato nell'evitare che il debitore resti esposto sia all'azione causale che a quella cartolare, e dall'altro nel consentire al debitore medesimo l'esercizio delle eventuali azioni di regresso; Cass. n. 6609/2008 che ha stabilito che: il creditore cambiario che abbia colpevolmente smarrito i titoli in suo possesso e, non avendo proceduto al loro ammortamento, abbia determinato la maturazione del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione cambiaria da parte del proprio debitore nei confronti dei precedenti giranti, non può proporre, ai sensi dell'art. 66 comma terzo, della cosiddetta legge cambiaria, azione causale, non avendo adempiuto agli specifici oneri, posti a suo carico, di provvedere alla restituzione del titolo al debitore e di adottare le cautele necessarie a preservare i diritti dell'obbligato di regresso”.

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