Sulla legittimazione a proporre querela nel reato di frode in assicurazione: la Cassazione conferma la titolarità solo in capo alle compagnie assicuratrici

21 Luglio 2021

Il reato di frode in assicurazione non ha natura plurioffensiva, in quanto è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale, sicché legittimate a proporre querela sono solo le compagnie assicuratrici che gestiscono la pratica e che liquidano il danno, e non anche la persona danneggiata dal reato, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito...
Massima

Il reato di frode in assicurazione non ha natura plurioffensiva, in quanto è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale, sicché legittimate a proporre querela sono solo le compagnie assicuratrici che gestiscono la pratica e che liquidano il danno, e non anche la persona danneggiata dal reato, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito.

Il caso

Con sentenza predibattimentale, il giudice di primo grado dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati ex art. 642, comma 2, c.p. per mancanza di querela. Nello specifico, veniva ritenuta irrilevante la querela proposta dal soggetto assicurato cui era stata attribuita falsamente la responsabilità per l'incidente.

Ad avviso del giudice di primo grado, tale soggetto, non essendo persona offesa, non sarebbe legittimato a proporre la querela. Infatti, in relazione al reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati, solo le compagnie assicuratrici (sia quella che gestisce il sinistro che quella debitrice) dovrebbero ritenersi persone offese dal reato.

Nel caso di specie, tali compagnie non avevano presentato alcuna querela, dovendosi pertanto concludere per l'improcedibilità quanto all'ipotesi di cui all'art. 642 c.p. In ordine agli ulteriori reati contestati (tentata estorsione e sostituzione di persona) il giudice disponeva, invece, un rinvio dell'udienza per l'autonoma trattazione.

Il P.M. proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 129 c.p. e l'erronea applicazione dell'art. 642 c.p. In particolare, ad opinione del ricorrente, il reato di cui all'art. 642 c.p. avrebbe natura plurioffensiva. La fattispecie tutelerebbe non solo l'interesse patrimoniale delle compagnie assicuratrici, ma anche la posizione giuridica, economica e morale del soggetto cui viene falsamente attribuita la responsabilità per il sinistro. Anche tale soggetto dovrebbe essere ritenuto persona offesa dal reato, dal momento che ricadrebbero su di lui le conseguenze della falsa attribuzione compiuta dal soggetto agente. A riprova di ciò – sempre a giudizio del P.M. ricorrente – se si sostenesse che siano legittimati alla proposizione della querela solo i soggetti che subiscono un danno economico (rectius: le compagnie assicuratrici), si arriverebbe ad escludere la tutela penale nei confronti di colui che subisce un danno giuridico e morale dal reato.

Nel corso del giudizio di fronte alla Corte di cassazione, sia la difesa che il Procuratore Generale sollecitavano il rigetto del ricorso, osservando che la titolarità dell'interesse giuridicamente protetto dalla norma incriminatrice dovrebbe essere attribuito solo alle compagnie assicuratrici.

Con la sentenza in commento, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso, respingendo entrambi i motivi del ricorso. Infatti, a giudizio della Cassazione, nei confronti del terzo cui viene attribuito falsamente l'incidente, può essere riconosciuta solo la natura di persona danneggiata dal reato, con conseguente facoltà solo di richiesta di risarcimento del danno.

La questione

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimazione a proporre querela in relazione al reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati, la Cassazione è tornata ad occuparsi della distinzione tra persona offesa del reato (titolare del diritto a presentare querela) e soggetto danneggiato (titolare del diritto al risarcimento del danno).

Nell'occasione, la Cassazione ha ribadito alcune considerazioni generali in ordine all'oggetto giuridico delle fattispecie di cui all'art. 642 c.p. ed alla loro ipotetica natura di reati plurioffensivi.

Le soluzioni giuridiche

In giurisprudenza, è pacifica la distinzione, concettuale e dogmatica, tra soggetto civilmente danneggiato e persona offesa (o soggetto passivo del reato). Mentre la persona offesa è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e l'unico legittimato a proporre querela ex art. 120 c.p., il soggetto civilmente danneggiato è colui al quale la fattispecie delittuosa ha cagionato un danno patrimoniale e/o non patrimoniale e al quale spetta il diritto di presentare l'eventuale azione di risarcimento del danno. Nonostante tali diverse posizioni giuridiche siano potenzialmente sovrapponibili in capo al medesimo soggetto persona fisica e/o giuridica, è opportuno continuare a mantenerle concettualmente distinte, in quanto rispettivamente legittimano la proposizione della querela e l'esercizio dell'azione civile in sede penale, con la precisazione, ribadita più volte anche dalla Cassazione, che il diritto di querela spetta soltanto al titolare dell'interesse penalmente protetto (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. II, 20 luglio 2018, n.55945).

Con riferimento specifico al reato di frode in assicurazione, è altresì pacifico che – esclusa la natura plurioffensiva della fattispecie – gli unici soggetti titolari del diritto di proporre la querela siano la compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro e quella debitrice. Entrambe, infatti, seppur con ruoli diversi, sono coinvolte nella richiesta di liquidazione del sinistro ed hanno interesse alla corretta gestione della pratica, oltre a non vedere depauperato il loro patrimonio, a seguito e per effetto delle false denunce (Cass. pen., sez. II, 27 aprile 2017, n. 24075).

Per giurisprudenza consolidata, la qualifica di persona offesa dal reato non spetta, invece, al soggetto cui viene falsamente attribuito l'incidente nell'ipotesi di cui all'art. 642, 2° co., c.p., il quale non risulta pertanto titolare del diritto di presentare querela, ma solo dell'eventuale azione di risarcimento del danno.

Non si rinvengono, nella giurisprudenza di legittimità, soluzioni giuridiche difformi.

Osservazioni

La questione della titolarità del diritto a sporgere querela ed alla distinzione tra persone offesa e persona dannegiata dal reato è strettamente collegata all'individuazione del bene giuridico protetto dalla norma.

Strutturato come una norma penale mista, l'art. 642 c.p. prevede diverse fattispecie di reato. In particolare, al secondo comma, viene punita, oltre la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto ovvero la distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Il reato di falsa denuncia di sinistro è diretto a punire l'attività fraudolenta finalizzata ad ottenere un indebito vantaggio patrimoniale derivante da un contratto di assicurazione. Si tratta di un delitto a consumazione anticipata, che si perfeziona con il mero realizzarsi della condotta, a prescindere dal raggiungimento del fine dell'agente, il quale rileva unicamente a titolo circostanziale.

In dottrina, sono sorti alcuni dubbi in ordine al bene giuridico tutelato dalle fattispecie. Si ritiene che l'art. 642 c.p. sia posto a protezione, in via diretta, del patrimonio delle compagnie assicuratrici dai comportamenti fraudolenti posti in essere dai soggetti assicurati. Alcuni Autori ritengono che la tutela del patrimonio degli enti assicuratori sia in grado di soddisfare altresì, in via indiretta e in una prospettiva più ad ampio respiro, la genuinità dei rapporti assicurativi e gli interessi degli assicurati, onde evitare che la diffusione delle frodi alle assicurazioni provochi l'aumento dei premi, la maggiore onerosità delle condizioni contrattuali delle polizze e l'inaccessibilità dell'offerta assicurativa. Le fattispecie tutelerebbero anche l'economia globale, nel senso che il corretto svolgimento dell'attività assicurativa gioverebbe all'attività economica nel suo complesso.

Sotto il profilo dell'oggetto giuridico, la distinzione tra la truffa e la frode in assicurazione (ipotesi speciale rispetto alla truffa) dipenderebbe dal fatto che la truffa semplice tutelerebbe solo il patrimonio della persona offesa dal reato, mentre - sempre secondo alcuni autori - la funzione svolta dal reato di cui all'art. 642 c.p., sia nella nuova che nella pregressa formulazione post riforme del 2002 e del 2012, sarebbe più ampia, tutelando oltre al patrimonio delle compagnie assicuratrici, anche la genuinità del rapporto assicurativo.

Nonostante le diverse sfaccettature tra le varie prospettive ricostruttive, sia la dottrina che la giurisprudenza sono comunque compatte nell'escludere la natura plurioffensiva delle fattispecie di cui all'art. 642 c.p. Si esclude, infatti, la natura plurioffensiva dei reati ivi descritti, sia in ragione dell'assenza sul piano descrittivo di elementi che indichino la presenza di interessi ulteriori, sia proprio in ragione della procedibilità a querela di parte, tutti elementi indiziari nel senso dell'esclusione della natura di reato plurioffensivo.

Ebbene, in ragione di tale elaborazione sul bene giuridico tutelato dall'art. 642 c.p., la legittimazione alla presentazione della querela viene pacificamente riconosciuta solo in capo alle compagnie assicuratrici, in quanto si ritengono essere le uniche persone offese dal reato. In particolare, la compagnia gestionaria del sinistro deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio in quanto riceve la falsa denuncia, gestisce la pratica e liquida il danno ferma la successiva regolazione con l'imprese debitrice. La compagnia gestionaria subisce anche un danno diretto giacché il meccanismo di compensazione nei confronti della società debitrice non tiene affatto conto dei costi di apertura e gestione della pratica di sinistro, nonché delle relative attività istruttorie che restano a completo carico della compagnia gestionaria, senza riconoscimento alla stessa di alcun rimborso. La compagnia debitrice è persona offesa in quanto è tenuta al pagamento, tramite rimborso, delle somme liquidate.

Guida all'approfondimento

BRIGNONE, Le frodi nell'assicurazione contro la responsabilità civile ed il delitto di cui all'art. 642 c.p., in Cass. pen., 1978, 671;

CACCAMO, Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, in Leg. pen., 2004, 415;

FORLENZA, Nasce il reato di truffa contro le compagnie, in Guid. al dir.,2002, 49;

NATALINI, La nuova veste di un reato vecchio: truffa ai danni delle assicurazioni, in Dir. e giust., 2003, 26, 82;

PERRONE, Sub art. 642, in Padovani (a cura di), Codice penale commentato, VII ed., Giuffrè, 2019;

VALLINI, Contenimento delle frodi nell'assicurazione R.C. auto e diritto penale, in Riv. it. med. legale e dir. san., 2017, 209.

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