Integrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria le liti qualificate come «vicende private»

Redazione scientifica
22 Luglio 2021

Ove le liti per ragioni proprietarie o familiari vengano addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. 251/2007, e vengano qualificate come «vicende private», esse possono essere ricondotte ai presupposti della protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007, art. 14, lett. b).

S.A., proveniente dal Senegal, ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate. Il ricorrente, deduceva, per quanto d'interesse, violazione dell'art. 3 d.lgs. 251/2007 e dell'art. 8 d.lgs. 25/2008 per omessa valutazione dei fatti narrati anche in ragione dell'omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria: assumeva che la Corte territoriale, dopo aver espresso un'apodittica valutazione negativa dei presupposti delle protezioni maggiori invocate, aveva omesso di adempiere al necessario accertamento circa la tutela garantita ai privati cittadini da parte dello Stato, per le aggressioni subite e riconducibili a «vicende private» come quella in esame.

La Corte ha ritenuto i motivi fondati e ha affermato i seguenti principi di diritto:

- ove le liti per ragioni proprietarie o familiari vengano addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. 251/2007, e vengano qualificate come «vicende private», esse possono essere ricondotte ai presupposti della protezione sussidiaria di cui al d.lgs. 251/2007, art. 14, lett. b, nel caso in cui lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi;

- in relazione a ciò il ricorrente deve allegare di aver tentato inutilmente di aver chiesto tutela oppure di essere stato impedito a domandarla, anche per ragioni riconducibili alla complessiva vicenda narrata;

- il dovere di cooperazione istruttoria rappresenta una peculiarità processuale del giudizio di protezione internazionale che il giudice di merito deve adempiere d'ufficio in relazione a tutte le forme di protezione domandata, fondando la propria decisione su fonti informative attendibili (e cioè riconducibili a quanto predicato dal d.lgs. 25/2008, art. 8, comma 3), idonee allo scopo informativo rispetto alla vicenda narrata ed aggiornate alla data della decisione, in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni sociopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo.

Tratta da: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.