La pendenza di concordato con riserva non pregiudica la domanda di nuovo concordato pieno

Francesca Monica Cocco
23 Luglio 2021

La società mia assistita ha depositato la proposta ed il piano di concordato preventivo, a seguito di domanda con riserva. Tuttavia, a fronte delle criticità emerse e delle richieste di chiarimenti da parte del Tribunale, la società vorrebbe depositare ex novo proposta e piano, in sostituzione dei precedenti. È possibile? Quali sono le modalità?

La società mia assistita ha depositato la proposta ed il piano di concordato preventivo entro il termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., a seguito di domanda con riserva. Tuttavia, a fronte delle criticità emerse e delle richieste di chiarimenti da parte del Tribunale, la società vorrebbe depositare ex novo la proposta ed il piano di concordato, in sostituzione dei precedenti. È possibile? Quali sono le modalità?

Capita di sovente che, nelle more dei termini concessi dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, a seguito di concordato con riserva o c.d. “in bianco”, si verifichino delle difficoltà nel predisporre la predetta proposta nel rispetto dei termini concessi. Oppure, capita che la proposta ed il piano di concordato depositati tempestivamente non risultino adeguati, ovvero si caratterizzino per criticità tali da richiedere integrazioni ed ulteriori chiarimenti, ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall.

In questi casi – come in quello di cui al quesito iniziale – può sopraggiungere l'interesse, da parte del debitore, a riformulare integralmente il piano e la proposta già depositate. Tuttavia, al fine di procedere validamente a tale ulteriore deposito, è necessario seguire un preciso iter processuale (al fine di evitare l'abuso dello strumento del concordato, Cass. SS UU 15 maggio 2015 n. 9935).

Il termine fissato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., per il deposito della proposta, del piano e della documentazione nel concordato con riserva, ha natura perentoria, e pertanto è prorogabile esclusivamente dal Tribunale, in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal debitore e verificati dal Tribunale stesso.

Anche il termine fissato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall., per apportare integrazioni al piano, produrre nuovi documenti e fornire chiarimenti, ha natura perentoria.

Con la conseguenza che, in caso di inosservanza dei predetti termini, il Tribunale dichiarerà l'inammissibilità della domanda concordataria (Cass. 31 marzo 2016 n. 6277).

Nel quesito iniziale, la società è in fase di concordato preventivo “in bianco”, laddove i termini concessi dal Tribunale – tanto per il deposito della proposta, del piano e della documentazione ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., quanto per il deposito di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall. – sono ormai spirati, ed inoltre è già stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall.

Qualora la società, prima dell'udienza, depositasse – nella stessa procedura già incardinata – una nuova proposta ed un nuovo piano “in sostituzione” di quelli precedenti (o anche sotto forma di modifica), si avrebbe come conseguenza la dichiarazione di inammissibilità, proprio per violazione dei termini perentori sopra richiamati (Trib. Bari 3 maggio 2021).

Difatti, in base al principio per cui, rispetto al medesimo imprenditore e alla medesima insolvenza il concordato non può essere che uno (Cass. 14 gennaio 2015 n. 495), se vi è una procedura di concordato pendente (sebbene “in bianco”) non è configurabile – nella stessa – una ulteriore domanda di concordato.

Tuttavia, in risposta al quesito iniziale, è bene evidenziare come sia possibile per la società depositare una domanda di concordato “pieno”, ancorché abbia già depositato domanda di concordato “in bianco”: ovvero in forma autonoma e separata da quest'ultimo.

La società in oggetto, pertanto, ben potrà depositare nuova domanda di concordato preventivo “pieno” – nonostante sia pendente la domanda di concordato “in bianco” e nonostante siano pendenti istanze di fallimento – purché ciò avvenga prima della data dell'udienza ai sensi dell'art. 162, comma 2, l. fall. (onde evitare di subire la declaratoria di inammissibilità) e purché vi sia un espresso atto di rinuncia alla domanda di concordato “in bianco”.

In pratica, tale atto di rinuncia deve essere depositato dando atto al Tribunale che, in forza del sopra citato orientamento della Cassazione, si procede a stretto giro di deposito ad una nuova iscrizione a ruolo di domanda di concordato preventivo “pieno”, ovvero corredato della proposta, del piano e della documentazione (dando atto, anche in questa sede, dell'avvenuta rinuncia al concordato “in bianco”).

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