Esecuzione forzata: il reclamo al collegio può considerarsi atto introduttivo di un autonomo procedimento?

Redazione scientifica
23 Luglio 2021

Va rimessa al Primo Presidente, affinchè valuti l'opportunità di investire le Sezioni Unite, la questione circa la natura del reclamo al Collegio ex art. 630, comma 3, c.p.c. ovverosia se esso debba essere considerato come atto introduttivo di un autonomo procedimento contenzioso e, pertanto, escluso dall'obbligo di presentazione in via telematica o, in alternativa, quale atto che si inserisce nel procedimento esecutivo già iniziato, con la conseguenza che esso dovrebbe essere proposto in via telematica.

D.F. e A. S. eccepirono al giudice dell'esecuzione immobiliare l'estinzione della procedura esecutiva che era stata sospesa su accordo delle parti fino al 30 novembre 2015, prospettando che i creditori avevano depositato l'istanza di prosecuzione il 27 novembre 2015 e, pertanto, prima della scadenza della sospensione. Il giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza, dichiarava estinta la procedura esecutiva. Tale ordinanza è stata revocata in fase di reclamo dal Collegio la cui ordinanza è stata, poi, confermata dalla Corte d'appello. Avverso la predetta sentenza D.F. e A.S. proposero ricorso per cassazione.

Per quanto d'interesse, con il terzo motivo, i ricorrenti censuravano la sentenza d'appello in quanto, in violazione dell'art. 630 comma 3 e 178 commi 3, 4 e 5 c.p.c., affermava che il reclamo avverso l'ordinanza che dichiarava l'estinzione del processo esecutivo introduce una fase incidentale di un nuovo giudizio di cognizione, con la conseguenza che la presentazione in forma telematica sarebbe meramente facoltativa, anziché obbligatoria. Il reclamo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo, invece, ha natura di atto endoprocedimentale prosecutorio del processo, con il corollario che la sottoscrizione e la trasmissione con modalità telematiche sono obbligatorie, con la conseguenza che il reclamo redatto e sottoscritto in forma cartacea (come avvenuto nel caso di specie), privo della sottoscrizione digitale, è da considerarsi giuridicamente inesistente.

In ordine a tale questione, i giudici hanno affermato che il punto in questione attiene alla qualificazione del reclamo al collegio, di cui all'art. 630 comma 3 c.p.c., come atto introduttivo di un autonomo procedimento contenzioso e, pertanto, escluso, in quanto primo atto del procedimento, dall'obbligo di proposizione in via telematica o, in alternativa, quale atto che si inserisce nel procedimento esecutivo già iniziato, con la conseguenza che esso dovrebbe seguire la forma degli atti successivi al primo e, quindi, essere proposto in via telematica. Nel valutare la quaestio iuris, la Corte ha ravvisato pochi precedenti, non individuando un orientamento giurisprudenziale univoco sulla tematica riassumibile nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 121 e 156, comma 3, del codice di rito di libertà delle forme degli atti processuali e della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo. Ritenuta la questione di massima particolare importanza, la Corte l'ha trasmessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it