Modifiche in tema di compenso per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione

Redazione scientifica
26 Luglio 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia del 22 aprile 2021, n. 104 recante «modifiche al decreto 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile».

Il Ministero della Giustizia, con il decreto in oggetto, ha «ritenuto di dover confermare l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, ma di procedere ad una rideterminazione complessiva sia della riduzione sia dell'incremento percentuale previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, in modo da realizzare sul punto un completo allineamento delle due previsioni».

L'intervento si è reso necessario dopo che il Consiglio di Stato ha annullato il decreto ministeriale del 2015 con riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli artt. 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri.

Quanto al compenso per l'espropriazione di beni immobili, l'art. 2, comma 3, d.m. 15 ottobre 2015, n. 227 viene dunque in tal senso modificato: «Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento oppure ridurlo in misura non superiore al 25 per cento».
Resta salvo il rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% dell'importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il successivo art. 3, comma 3, relativo al compenso per l'espropriazione di beni mobili registrati, viene invece modificato con la soppressione delle parole «ma il compenso liquidato non può essere aumentato in misura superiore al 40 per cento». Per la determinazione del compenso dunque occorre fare applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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