Cumulo di cause scindibili: l'evento interruttivo che colpisce una delle parti spiega effetti nei confronti delle altre?
26 Luglio 2021
Massima
In caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l. fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. Il caso
A seguito della sottoscrizione di un contratto avente ad oggetto la conduzione di una sperimentazione clinica, due società farmaceutiche convenivano in giudizio i due enti committenti. Nel corso del giudizio una delle due società committente veniva dichiarata fallita e l'altro ente chiedeva alla Corte di cassazione dichiararsi la nullità della sentenza per omessa interruzione del processo. La Corte di cassazione, rigettava il ricorso sul rilievo che nel caso di litisconsorzio facoltativo o di riunione di più cause connesse, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti, l'interruzione opera solo in riferimento alla causa o alle cause di cui sia parte il soggetto colpito dall'evento. La questione
La questione in esame è la seguente: in caso di litisconsorzio facoltativo o di riunione di più cause connesse, l'evento interruttivo che riguardi una delle parti estende i suoi effetti anche alla causa o alle cause di cui siano parte soggetti non colpiti dall'evento? Le soluzioni giuridiche
Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione conferma la massima tralaticia in forza della quale nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, è ammessa l'interruzione parziale del procedimento, operante solo nei confronti del procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo (Cass. civ., n. 8123/2020; Cass. civ., n. 4684/2020). Secondo le Sezioni Unite allorché il soggetto che perde la capacità processuale è parte di tutti i procedimenti riuniti o unitariamente trattati ovvero di una causa pregiudiziale alle altre oggetto di vari giudizi, tutto il processo si interromperà, con valutazione sul punto rimessa al Giudice del merito. Spetta, dunque, a quest'ultimo la valutazione delle situazioni che sono ritenute d'ostacolo alla soluzione della scindibilità dell'interruzione, avendo queste un rilievo di mero fatto e non di diritto (Cass. civ., sez. un., n. 15142/2007). Ed invero, in situazioni assimilabili a quella in esame, le Sezioni Unite, a partire dal 2007, hanno affermato il principio di diritto per cui nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più cause connesse, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. In tale eventualità, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103 c.p.c., comma 2, per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all'art. 305 c.p.c., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall'evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo (Cass., sez. un., n. 15142/2007). Come anche chiarito dal Giudice delle Leggi, l'interruzione è finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall'evento, la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa, dalla prosecuzione del processo (Corte cost., n. 249/2003) ed ha, quindi, la funzione di consentire alla parte, nonostante sia stata colpita da un evento che ne pregiudica, per così dire l'integrità, di difendersi in giudizio, usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce (Corte cost., n. 109/2005). Difatti, la normativa prevede una interruzione automatica del processo nel quale una parte sia stata colpita dalla perdita della capacità di stare in giudizio, che ne determina stasi o quiescenza temporanea, non solo per impedire il compimento di atti istruttori inopponibili a detta parte priva della capacità di difendersi, ma pure per evitare preclusioni o decadenze in suo danno (così anche Corte cost., n. 139/1967). Tale principio è stato affermato dal giudice di legittimità in tema di autonomia delle cause derivate da obbligazioni in solido (Cass. civ., n. 24425/2006). E, nel dettaglio, la configurabilità del litisconsorzio facoltativo nelle ipotesi in cui sia stato richiesto l'adempimento dell'obbligazione dall'unico creditore con un solo decreto ingiuntivo a più debitori in solido (Cass. civ., n. 26852/2006). Osservazioni
Nel caso di eccezioni in rito, ossia dirette a produrre effetti all'interno del processo, paralizzandone lo svolgimento e determinandone una anticipata estinzione, il Giudice, applicando la norma processuale, è tenuto a verificare anche se l'utilità che si viene conseguire attraverso l'esercizio del potere di eccezione sia effettivamente pertinente ad un interesse proprio della parte cui si accompagni anche l'interesse superindividuale all'ordinato svolgimento del processo (in tal caso l'impedimento all'ulteriore prosecuzione del giudizio sarà rilevabile anche ex officio), o invece attenga al piano dispositivo, in tal caso essendo demandata in via esclusiva alla parte la scelta di avvalersi o meno del potere di eccezione: in quest'ultimo caso tuttavia il Giudice non potrà prescindere dall'individuare quale sia la parte che è legittimata a formulare la eccezione. Nel sistema previgente alle modifiche introdotte dalla l. 69/2009, l'eccezione di estinzione ex art. 307 c.p.c., rispondeva all'esclusivo interesse dei soggetti chiamati a succedere od a sostituire la capacità della parte - nei cui confronti si era verificato l'evento interruttivo -, onde evitare di potere essere coinvolti nella lite anche a distanza di tempo, a causa della pendenza ad libitum del processo, in tal guisa fungendo, indirettamente, la previsione della eccezione di parte, anche da sollecitazione alla parte interessata ad attuare tempestivamente le iniziative necessarie a proseguire il giudizio verso l'esito naturale della decisione di merito, e dunque a riassumere tempestivamente il processo interrotto. Soltanto ai predetti soggetti, e non anche alle altre - eventuali - parti processuali, spettava, pertanto, valutare se proseguire comunque - nonostante la tardiva riassunzione - il processo, ovvero se determinarne con l'eccezione l'estinzione: ne segue che l'irrituale esercizio del potere di eccezione effettuato da parti processuali diverse da quella legittimata, doveva e poteva essere rilevato ex officio dal Giudice di secondo grado, dipendendo l'efficacia di tale eccezione dalla posizione rivestita dalla parte nel processo che costituisce l'indefettibile presupposto della dichiarazione di estinzione del giudizio. In mancanza di tale verifica il Giudice di merito incorre in un vizio di nullità nello svolgimento della attività processuale, rilevabile di ufficio nel successivo grado di giudizio ed anche nel giudizio di legittimità, qualora sulla specifica questione della legittimazione ad eccepire la estinzione del giudizio non vi sia stata alcuna pronuncia espressa (in tal caso convertendosi il vizio in motivo di gravame). Orbene, quando l'evento interruttivo riguarda una sola delle parti del procedimento, la stasi processuale derivatane ha come unica finalità quella di tutelare colui che perde la capacità di stare in giudizio in conseguenza di tale evento e, dunque, solo su di lui incombe un effettivo onere di riassunzione. Le altre parti, su cui tale evento non si propaga, non avendo alcun obbligo di riassumere un procedimento che nei loro confronti non è in fase di stasi, hanno il diritto di vedere accertata giudizialmente - senza ingiustificate interruzioni o dilazioni- la loro pretesa. Da ciò discende anche che, dopo la riassunzione del procedimento ad opera della parte colpita dall'evento interruttivo (nel cui solo interesse ha operato la interruzione), oppure, dopo la dichiarazione di estinzione parziale del procedimento - parziale, perché non propagatasi automaticamente alle altre parti, il giudice, ove non abbia esercitato il potere di separare i procedimenti ex art. 103, comma 2, c.p.c. deve disporre la prosecuzione del processo tra le parti non colpite dall'evento interruttivo che non hanno perso la capacità di stare in giudizio e che, pertanto, non hanno alcun obbligo di riassunzione. In sintesi, applicando il suddetto principio, in primo luogo deve rilevarsi che l'effetto interruttivo ex art. 43 r.d. 267/1942 ha rilievo solo sulla posizione processuale del creditore e del debitore fallito. Infatti, nel processo in cui siano state introdotte più domande - ex artt. da 103 a 106 c.p.c. - per giurisprudenza costante (Cass. civ., n. 9960/2017; Cass. civ., sez. un., n. 9686/2013), l'effetto interruttivo non si propaga alle domande delle parti che non hanno perso la capacità di stare in giudizio. In secondo luogo, deve ritenersi che una volta che, a proposito del processo nel quale siano estate introdotte più domande (artt. 103 a 106 c.p.c.), si accoglie, l'interpretazione per cui, come regola, l'evento interruttivo che coglie la parte di una di tali domande non si propaga ai giudizi riuniti, ciò significa che rispetto agli altri, che si trovano a contraddittorio integro, non si può profilare né la necessità di una loro riassunzione, né quella di una loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione spontanea o la riassunzione (Cass. civ., sez. un., n. 9686/2013): dunque, è corretto assumere, quale ulteriore conseguenza, che se l'interruzione colpisce solo una delle parti, non può profilarsi come dovuta la riassunzione da parte delle altre, e neppure l'estinzione ad opera del giudice per essere, come nel caso in questione, mancata la riassunzione o la prosecuzione del procedimento. In terzo luogo, si deve ritenere che il giudice, in tali casi, sia tenuto a proseguire il procedimento, non essendosi sui litisconsorti facoltativi propagato l'effetto interruttivo di cui all'art. 43 r.d. 267/1942, e ciò anche per ragioni di rispetto del diritto di azione di ciascuna parte. |